Il 21 giugno 2016 il Tribunale costituzionale federale si è pronunciato in via definitiva sulla legittimità della decisione del Consiglio europeo delle banche centrali del 6 settembre 2012 sull’OMT (Technical Features of Outright Monetary Transactions), oggetto di un confitto di attribuzioni sollevato dal gruppo parlamentare della Sinistra (Die Linke), e affidato al Prof. Wolf Rüdiger Bub, dell’Università di Potsdam, e di cinque ricorsi individuali (Verfassungsbeschwerde) sottoscritti da migliaia di cittadini, presentati dal Prof. Karl Albert Schachtschneider dell’Università di Erlangen-Nürnberg, uno degli autori del ricorso alla base della sentenza Lisbona, nonché prominente anti-europeista [2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731/13, 2 BvE 13/13].
La decisione della Banca Centrale, alla cui attuazione concorre anche la Bundesbank, autorizza l’acquisto illimitato di titoli di Stato per sostenere la stabilità monetaria nell’Unione europea “whatever it takes”, subordinandolo alla partecipazione dei Paesi beneficiari ad un programma di politiche economiche e finanziarie concordato nell’ambito del European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità (MES), ovvero ad un programma precauzionale (Enhanced Conditions Credit Line). Tali misure, ad oggi mai attuate, sarebbero volte a neutralizzare eventuali speculazioni sulla reversibilità dell’Euro qualora gli spread sui titoli di Stato dovessero crescere in maniera eccessiva.
In Germania si erano registrate da subito molte perplessità riguardo a questa interpretazione del mandato di governo della politica monetaria conferito alla Banca centrale europea – una politica certamente molto diversa rispetto alla scuola della Bundesbank – e si era paventata da subito la natura ultra vires dell’accordo, poiché l’acquisto di titoli si sarebbe configurato come un’illegittima modalità di finanziamento indiretto del deficit di bilancio degli Stati membri, con effetti sulla stabilità economica dei Paesi dell’area Euro.
Il Tribunale costituzionale federale, condividendo, almeno in parte, le argomentazioni dei ricorrenti, prima di pronunciarsi in via definitiva circa la natura ultra vires dell’atto aveva attuato il “protocollo” già illustrato nella sentenza Honeywell del 6 luglio 2010 [par. 58-66: BVerfG 126, 286 <303-307>], atto a declinare in senso europeista (“Europafreundlich”) il suo sindacato sui controlimiti al processo di integrazione europea, inoltrando un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi degli artt. 19 III b TUE e 267 I TFUE. Si chiedeva di accertare se le regole concordate potessero essere rilette in maniera restrittiva per garantirne la compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e con il Protocollo sullo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), vale a dire, escludendo tagli del debito pubblico, acquisti illimitati di prestiti statali, e con interventi sui prezzi limitati al minimo necessario (par. 100 della pronuncia del 14 gennaio 2014). […]