Il Seminario odierno è dedicato all’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale di una serie di articoli della Legge 270/2005, ovvero della Legge per l’elezione delle Camere che ha sostituito il cosiddetto Mattarellum, a sua volta sostitutivo della precedente Legge del 1948.
Si tratta di una vicenda di rilevanza costituzionale, che necessariamente deve essere inquadrata all’interno del concitato periodo post-elettorale che ha caratterizzato l’inizio della XVII legislatura, ma in generale nella crisi italiana dell’ultimo ventennio.
Proprio la settimana scorsa ho sentito alcuni autorevoli e saggi colleghi sostenere che l’Ordinanza in questione:
- è sovversiva;
- attenta alla stabilità dell’Esecutivo;
- non rispetta le competenze parlamentari in materia elettorale;
- viola il principio dell’autodichia;
- contraddice la giurisprudenza consolidata in tema di giudizio incidentale;
- introduce surrettiziamente il giudizio di amparo.
Simili affermazioni di tipo tecnico e politico – fondate o meno che siano – appaiono di per se stesse, da un lato, il sintomo di una crisi strategica del complessivo ordinamento costituzionale, mentre dall’altro rischiano di non riconoscere nell’Ordinanza una opportunità eccezionale per poter superare quelle stesse difficoltà.
Di solito per analizzare simili atti si parte dai problemi di ammissibilità, per poi affrontare quelli di merito. In questo caso premetto subito che, se è evidente che vi sono alcune difficoltà tecniche in relazione all’ammissibilità, per lo meno per una delle questioni di costituzionalità (quella relativa al premio) il dubbio prospettato è – a mio avviso – più che fondato.
Detto questo, a me sembra che il problema principale si concentri se sia possibile che un tema così importante come quello relativo al sistema elettorale in senso stretto possa continuare ad essere sottratto a verifica e a tutela giurisdizionale quando si paventi che confligga con i valori ed i principi costituzionali. È un argomento questo che sta divenendo sempre più attuale in considerazione dell’inerzia colpevole del legislatore rispetto agli stessi moniti di illegittimità della normativa vigente.
Un simile approccio mi sembra non soltanto più consono alla situazione, ma soprattutto al diritto costituzionale caldo, che alcuni chiamavano diritto politico,che altri inquadrano nelle zone d’ombra della giustizia costituzionale e che Costantino Mortati, sulla scia di Antonio Ferracciù, individuava nelle “zone grigie” del diritto costituzionale.
Le zone grigie non sono fuori dal diritto, sebbene temi caldi che sfiorano le political questions e devono essere giuridicizzate attraverso il riferimento ai valori ed ai principi costituzionali. In uno Stato di diritto costituzionale possono appunto esistere zone calde, ma non zone d’ombra prive di tutela per i diritti fondamentali. […]
Scaricare il testo completo in formato PDF
Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Introduzione 2. Il problema 3. Il prima e il dopo: ovvero il contesto in cui è stata presa la decisione della Cassazione 3.1. Il ricorso 3.2. Prima 3.3. Dopo 4. L’ordinanza 5. Gli sviluppi