Devo ringraziare il prof. Lanchester, se per la seconda volta mi è stata data la possibilità di intervenire in una questione nella quale sono stato personalmente coinvolto, non perché la mia presenza sia necessaria o possa interpretare con una particolare originalità l’Ordinanza n. 12060 del 17.05.2013 della Sez. I Corte di Cassazione, oggetto del primo incontro, e la Sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale. Tuttavia il percorso esistenziale e processuale, che ha permesso questo storico risultato, penso che sia di un certo interesse per individuare riforme da fare con urgenza per l’accesso alla Corte, specialmente in materia di diritti fondamentali, tra i quali il diritto di voto e di candidatura in una democrazia parlamentare rappresentativa. È stata un’Odissea ed anche un calvario in alcuni momenti. Dopo la decisione della Consulta dovremo tornare in Cassazione per la sentenza nel merito dell’azione, promossa inizialmente da 27 cittadini elettori di ogni parte d’Italia, per l’accertamento del diritto di votare in conformità alla Costituzione. Per me sarà il nono passaggio davanti a un Tribunale o Corte, otto nazionali, oltre che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, dieci se dovessi contare anche l’impugnazione dei comizi elettorali 2013 decisa dal Tar Lazio, sez. II bis, con la Sentenza n.5163 del 22/5/2013, con richiamo alla solita giurisprudenza della carenza di giurisdizione, benché fossero stati sollevati problemi nuovi quali la legittimità costituzionale del codice del processo amministrativo (D. lgs n.104/2010) per violazione dell’art. 76 Cost. in relazione alla norma di delegazione, art. 44, c. 2, lett. g) Legge n. 69/2009, per non aver previsto l’impugnazione delle operazioni elettorali preparatorie per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
Devo anche confessare che, se il risultato di questo impegno di 6 anni di vita mia e di altri colleghi, avesse come risultato l’approvazione dell’Italicum, il mio rammarico e pentimento: sinteticamente in alcuni aspetti viola i principi del voto libero, uguale e diretto in modo ancor più grave delle parti annullate della Legge n. 270/2005. Trovo inammissibile che voti per liste collegate, che non superino la soglia di accesso per avere eletti, siano utilizzati dalla coalizione per ottenere il premio di maggioranza al primo turno o per essere ammesse al ballottaggio e senza che ne traggano alcun beneficio in caso di raggiungimento dell’obiettivo.
La portata della Sentenza n.1/2014 è diversamente apprezzata, dovrebbe avere per tutti, comunque, il pregio di aver deciso nel merito con scorno di tutti coloro, anche autorevolissimi e tra essi anche sicuri democratici, che temevano o speravano in una dichiarazione di inammissibilità. Non discuto la loro dottrina, ma se un organo di garanzia avesse continuato a sottrarre le leggi elettorali da un controllo di costituzionalità, erano in pericolo le istituzioni democratiche e “salus rei publicae suprema lex esto”. È evidente, sotto gli occhi di tutti, come il cosiddetto “porcellum” abbia contribuito al degrado delle istituzioni e in particolare del Parlamento, sostanzialmente, ma anche formalmente eterodiretto, con buona pace dell’art. 67 Cost. Non è senza significato che il progetto, concordato in sede extraparlamentare, di nuova legge elettorale sia stato presentato il giorno precedente alla conclusione delle audizioni disposte dalla Prima Commissione della Camera dei Deputati. Per mia fortuna ero stato sentito il giorno 14, altrimenti avrei dovuto riscrivere la memoria. In sede di audizione la maggioranza dei costituzionalisti (non oso dire colleghi in quanto ero contitolare di un corso di Diritto Pubblico Comparato, ma da semplice ricercatore confermato, ed ora collocato in pensione) aveva già dato il via libera a qualsivoglia progetto di riforma della legge che il Sindaco Renzi, segretario del PD avrebbe presentato. Allora erano tre, un numero perfetto, ispanico con premio di maggioranza, mattarellum con premio di maggioranza, legge elettorale dei sindaci. Solo il prof. Zanon, pur nemico della Sentenza, ha cercato di frenare gli entusiasmi degli zelanti zeloti, richiamando l’attenzione su quel passo della Sentenza, che parlava di necessità di rispettare l’uguaglianza del voto anche in uscita con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Costituzionale Federale tedesco (BVerfG, Secondo Senato, Sent. del 25.7.2012 in 2 BvF 3/11) […]