L’incontro del 29 gennaio 2014 ha una duplice finalità: da un lato vuole commentare le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n.1/2014 dopo aver – il 12 giugno 2013 – analizzato l’ordinanza di remissione della Corte di cassazione del marzo – depositata nel maggio dello scorso anno; dall’altro tende ad esaminare la congruità della risposta parlamentare alla sentenza attraverso il disegno di legge in materia elettorale presentato la settimana scorsa sulla base dell’accordo Renzi – Berlusconi.
I due temi sono strettamente collegati, perché le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014 disegnano i principi costituzionali del voto, limitando all’interno degli stessi la discrezionalità ribadita dalla Corte del legislatore in materia di sistema elettorale in senso stretto.
La sent.n.1/2014 è indubbiamente importante per i suoi riflessi teorici e concreti e non può sfuggire ad una riflessione articolata e situata nell’ambito della storia costituzionale italiana e della Costituzione repubblicana. […]
L’attenzione del Seminario di giugno pubblicato su Nomos-le attualità nel diritto, 1/2013 si concentrò sull’ammissibilità della questione contenuta nell’ordinanza di remissione della Cassazione e, poi, sulle posizioni che la Corte avrebbe potuto prendere sui singoli temi: in particolare il premio e la mancanza di preferenze. Oggi, dopo la pubblicazione delle motivazioni ed il deposito del progetto di riforma elettorale, la prospettiva si allarga alla valutazione se quest’ultimo si ponga all’interno dei limiti della discrezionalità legislativa costituita dai principi costituzionali ribaditi dal giudice delle leggi.
È dunque necessario compiere un passo indietro per non dimenticare le origini del problema e per contestualizzare non soltanto le decisioni della Consulta, ma anche il dibattito di questi giorni. Lo faccio riferendomi ai contenuti dell’introduzione prodotta per il Seminario del giugno scorso (v. F. Lanchester, Non ci sono “zone franche” nello Stato di diritto costituzionale, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, fasc. n. 1/2013).
Sul tema pregiudiziale dell’ammissibilità della questione posta attraverso l’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione la mia posizione fu chiara, perché sostenni che non potevano esistere zone franche nello Stato di diritto costituzionale, soprattutto se venivano coinvolti problemi costitutivi per un ordinamento democratico, e che la Cassazione aveva risposto in maniera efficace alle esigenze dell’ordinamento, in un momento liminare per lo stesso.
Sui due temi specifici prospettati dall’ordinanza, espressi invece un parere decisamente favorevole ad una pronunzia di incostituzionalità per quanto riguardava il tema del premio di maggioranza che la l.270/2005 attribuiva al partito o alla coalizione di partiti che avesse ottenuto la maggioranza dei voti validi senza soglia minima, considerandolo sul piano teorico e concreto peggiore, addirittura, della stessa legge Acerbo.
Sul secondo, il voto di preferenza, la mia posizione fu più problematica rispetto a quella dei ricorrenti e agli stessi dubbi espressi dalla Corte di Cassazione, perché offrivo la visione alternativa della democrazia infrapartitica, che abbisogna di una regolazione delle funzioni pubblicistiche dei partiti.
Ma questo è il passato. […]
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Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Gli scopi del Seminario odierno 2. Il Seminario del giugno 2013 e la sentenza del dicembre scorso 3. I piani differenziati del commento 4. Il progetto di sistema elettorale presentato alla Camera dei deputati 5. Un premio troppo alto, soprattutto in epoca di riduzione della partecipazione elettorale 6. Il problema della lista bloccata e la questione della democrazia infrapartitica 7. Conclusioni.