Una recente disputa, avviata a seguito della pubblicazione su diffusi organi di stampa di alcuni articoli di segno opposto1, sulla opportunità di avviare una sperimentazione su primati non umani, ha riproposto una mai sopita polemica tra scienziati e mass media, accusati dai primi di offrire eccessivo spazio, in modo acritico, ad una informazione incompleta, incurante degli straordinari progressi compiuti dalla ricerca proprio grazie all’impiego di test su animali.
La risonanza consentita da questi giornali a larga diffusione alla tesi animalista, contraria a questo tipo di ricerche, appariva tanto più ingiustificata in presenza di studi ritenuti essenziali per la verifica degli effetti del vaccino anti-coronavirus, prima di avviare la profilassi su volontari umani e successivamente su larga scala. Tale indagine non avrebbe potuto, infatti, prescindere dall’impiego come cavie proprio di questi esseri viventi2 con caratteristiche respiratorie molto simili a quelle dell’uomo.
L’inadeguatezza dell’informazione fornita dimostrerebbe, come rilevato da più parti, una scarsa attenzione per le stesse regole introdotte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti3 che si propongono di evitare, «nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici, un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate» e di dare conto, «se non v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi in ossequio al principio di completezza della notizia». Per questo documento di natura deontologica, pur dovendo essere assicurata ad ogni giornalista la più ampia libertà d’informazione e di critica (art. 1), una corretta diffusione di notizie sanitarie e scientifiche dovrà essere sempre preceduta da una previa verifica delle «fonti qualificate, sia di carattere nazionale che internazionale», attraverso l’indispensabile ricorso ad «enti di ricerca italiani e internazionali» (art. 6, lett. b).
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’indifferenza della Costituente per il benessere degli animali. – 3. La progressiva affermazione dei diritti animali. – 4. La funzionalizzazione degli animali al benessere dell’uomo. – 5. Il necessario impiego del modello animale nelle fonti derivate europee. – 6. L’avvio di una procedura di infrazione a causa delle eccessive restrizioni alla sperimentazione animale introdotte dalla legge italiana. – 7. L’ambiguità della regolamentazione vigente in Italia. – 8. Segue: le incertezze interpretative di una giurisprudenza del Consiglio di Stato. – 9. Considerazioni conclusive.