Nello strumentario del giurista spesso ricorre un elemento, talora qualificato principio1, che non riceve espressa consacrazione in norme costituzionali, ma può essere enucleato in via interpretativa a partire, ad esempio, da disposizioni codicistiche (l’art. 324 c.p.c. o l’art. 2909 c.c., ad es.) in collegamento, come si vedrà, con altri principi contenuti nella nostra Carta: la certezza del diritto. Al di là della questione del rango da attribuire a tale concetto (che può essere temporaneamente messa da parte e sulla quale si tornerà infra), si tratta pur sempre di un elemento fondamentale della nostra architettura2 e, sia detto senza retorica, della nostra civiltà giuridica3, fosse solo da un punto di vista logico4, non potendosi immaginare il diritto in assenza dei requisiti di stabilità come previsti dal capo II delle disposizioni sulla legge in generale (artt. 10 ss., in ordine a profili quali obbligatorietà, efficacia della legge nel tempo criteri di interpretazione, divieto di analogia di leggi penali ed eccezionali, abrogazione delle leggi).
Si tratta di un fattore unificante della trama di valori riconosciuti in un ordinamento pluralistico, destinato comunque a rivestire un certo peso negli equilibri che esso comporta5. Si può, anzi, affermare che la certezza del diritto costituisca un valore connesso all’idea stessa di statualità6 e, in quanto tale, reclami una certa centralità sulla scena giuridica, avendo attinenza con le funzioni fondamentali dello Stato (quella giurisdizionale, in primis, come si vedrà). Ed anzi, riguardata da altra prospettiva, a ribadire l’assoluta rilevanza del tema, la certezza del diritto dà luogo ad una vera e propria funzione pubblica a sé stante (si pensi alla certezza legale dei registri di stato civile in ordine allo status familiae dei soggetti), il cd. potere certativo7. L’ordinamento esige certezza in primo luogo per garantire la pacifica convivenza tra i consociati (come efficacemente sintetizzato dalla trilogia honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere), che, viceversa, in condizioni di instabilità dei rapporti giuridici, rischierebbero di sopraffarsi continuamente gli uni gli altri (homo homini lupus). […]
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Di seguito si riporta il sommario dell’articolo: 1. Le diverse dimensioni della certezza (un’avvertenza). – 2. La certezza del diritto come sicurezza e stabilità dei rapporti giuridici. – 3. La certezza del diritto come legalità. – 4. La certezza del diritto di fronte alla sovranità popolare. – 5. La certezza del diritto come prevedibilità delle decisioni. – 6. Considerazioni conclusive (uno scenario): dalla certezza del diritto alla certezza dei diritti.