ABSTRACT
L’iniziale assenza di una normativa generale sull’utilizzo dell’arbitrato in ambito amministrativo ha indotto la giurisprudenza a ritenerlo inapplicabile alle controversie pubbliche, avuto riguardo all’inconciliabilità tra l’interesse pubblico insito nell’attività delle amministrazioni e la forte autonomia privata sottesa a tale rimedio extragiudiziale. Il legislatore, facendo proprie le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, ha definitivamente previsto nel Codice del processo amministrativo l’arbitrato rituale di diritto quale strumento di risoluzione per le controversie concernenti i diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo, stabilendo, tuttavia, specifici limiti al suo utilizzo. Sempre in campo pubblico, l’ordinamento giuridico ha esteso l’istituto dell’arbitrato anche alla materia dei contratti pubblici, inserendolo, da ultimo, negli articoli 209 e 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli adempimenti prescritti in tali disposizioni, ai fini dell’applicabilità dell’arbitrato alle liti derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici, hanno sollevato alcuni dubbi di legittimità, con particolare riferimento all’autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione e al meccanismo della nomina del terzo arbitro, in quanto espressione, rispettivamente, di una deroga alla parità sostanziale tra le parti e di una limitazione della volontà delle stesse. Sotto quest’ultimo profilo, la decisione legislativa di ammettere nel nuovo Codice dei contratti pubblici solo l’arbitrato amministrato da parte della Camera arbitrale dell’ANAC ha riaperto la necessità di valutare la vigente normativa con le osservazioni effettuate dalla Corte costituzionale nella pronuncia del 9 giugno 2015, n. 108.
The initial absence of a general regulation on use of arbitration in the administrative sphere has led jurisprudence to consider it inapplicable to public controversies, having regard to the irreconcilability between the public interest and the strong private autonomy underlying to this extrajudicial procedure. Taking into account the considerations made by Constitutional Court, legislator definitively established the arbitration in the Code of the administrative process as legal instrument for the settlement of disputes, providing, however, specific limits to its use. The judicial system has also extended institution of arbitration to the public contracts, including it in articles 209 and 210 of the legislative decree 18 April 2016, n. 50. The requirements set in these provisions, in relation to applicability of arbitration to disputes arising from the execution of public contracts, have raised some doubts of legitimacy, with particular reference to prearranged authorization of the administration and mechanism of appointment of the third arbitrator, because notwithstanding the substantial equality between the parties and their will. From this latter point of view, the legislative decision to admit in the Code of public contracts only the arbitration administered by ANAC Arbitration Chamber reopened the need to evaluate the new legislation with the observations made by Constitutional Court in its sentence 9 June 2015, n. 108.
KEYWORDS: ARBITRATO; ARBITRATO AMMINISTRATO; CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO; CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI; ANAC.
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SOMMARIO: – 1. L’arbitrato nel Codice del processo amministrativo. – 2. L’arbitrato nelle controversie relative all’esecuzione dei contratti pubblici. – 3. L’arbitrato nel nuovo Codice dei contratti pubblici.