Nel riflettere sul fenomeno dell’autonomia sportiva, oggi come agli inizi del secolo scorso, si ripropone il problema del pluralismo giuridico, ma in un contesto allargato alla società globale. L’autonomia sportiva ci porta, infatti, a rivisitare il rapporto stato e società globale e a prendere in considerazione quelle teorie che, di fronte alla proliferazione e frammentazione di centri di produzione di norme, si interrogano su come trovare possibili elementi comuni. Se per riflettere sull’autonomia sportiva, a livello interno, si può far riferimento al titolo V della nostra Costituzione, a livello internazionale si tende a far riferimento a quell’insieme di teorie che, riflettendo sullo spontaneo ordine sociale, portano a privilegiare le formazioni collegiali basate sull’autonormazione e sull’azione volontaria.
Sul piano teorico si riscontra una approfondita, ampia e varia discussione che va dal global constitutionalism1, alle teorie della public authority2, mentre sul piano storico concreto si assiste, ormai da tempo, all’emergenza di una pluralità di ordini normativi per cui il pendolo della normatività sembra oscillare tra il focus esclusivo sulla monolitica legge degli stati nazionali coinvolti nel progetto della modernità e il pluralismo normativo ‘neomedievale’3. In questo contesto, le discussioni sul diritto sportivo negli ultimi decenni hanno dato vita ad una serie di ricerche tendenti a collocarlo all’interno del fenomeno della globalizzazione e a far emergere un diritto sportivo globale che dovrebbe avere una sua piena autonomia rispetto agli stati. Ne è nata un’approfondita discussione nella quale sono intervenuti anche studiosi italiani, soprattutto di diritto amministrativo4. Dibattiti e polemiche a livello internazionale hanno allargato gli orizzonti al di là del diritto amministrativo, che pure conserva una sua rilevanza, verso ambiti costituzionalistici e lavoristici, con attenzione alle prassi legislative e giudiziarie. In questa prospettiva, si è anche detto, che l’organizzazione sportiva realizzerebbe una vera e propria struttura istituzionale quasi-costituzionale. Da questa discussione, che coinvolge il tema della universalizzazione della legge e quello di una armonizzazione dei singoli diritti nazionali5, emerge anche uno dei problemi di difficile […]
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Funzione del costituzionalismo. – 3. Il global legal pluralism. – 4. Il diritto dei contratti. – 5. Il costituzionalismo transnazionale. – 6. La frammentazione del diritto globale. – 7. La costituzionalizzazione dei centri di autorità. – 8. Una differenziazione funzionale?