Maria Rosaria Donnarumma, L’istituto della prescrizione in diritto penale e la giurisprudenza europea

ABSTRACT

L’introduzione nel codice penale italiano della sospensione dei termini di prescrizione, a decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna, ha riaperto il dibattito sull’istituto della prescrizione in diritto penale e sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Il presente saggio esamina la problematica alla luce della giurisprudenza delle Corti europee e degli impegni internazionali dell’Italia, soffermandosi in particolare sulle decisioni “Taricco” (2015 e 2017) della Corte di giustizia dell’Unione europea, e “Alikaj” (2011), “Saba” (2014), “Cestaro” (2015) della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il paragrafo conclusivo parte dalla constatazione della inadeguatezza della vigente normativa italiana, che si differenzia, peraltro, da quella di altri paesi europei. Pur nella diversità delle tradizioni storiche e di cultura giuridica, che influiscono sull’inquadramento giuridico dell’istituto, in particolare sull’opzione per la natura di norma sostanziale o processuale attribuita alla disciplina della prescrizione, non può sottovalutarsi il fatto che la vigente normativa comporta sovente l’estinzione del reato e la conseguente impunità di fatto anche per reati gravissimi. Di qui le condanne internazionali dell’Italia. Ovviamente, la nuova disciplina sulla sospensione dei termini di prescrizione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, non può da sola colmare le gravi disfunzioni della giustizia penale in Italia. Si auspica pertanto che, nel lasso di tempo a disposizione del legislatore, si proceda finalmente, ove esista una seria volontà politica, non inquinata da mere finalità demagogiche, ad un’organica riforma del processo penale, da sempre invocata, ma mai realizzata.

The introduction in the Italian penal code of the suspension of the application of the Statutes of Limitation, with effect from the delivery of the judgment of first instance or from the decree of conviction, has reopened the debate on the applicability of the Statutes of Limitation in criminal law and on the constitutional principle of the reasonable duration of the trial. The present essay examines the issue in the light of the case law of the European Courts and the international obligations of Italy, focusing in particular on the decisions “Taricco” (2015 and 2017) of the Court of Justice of the European Union, and “Alikaj” (2011), “Saba” (2014), “Cestaro” (2015) of the European Court of Human Rights. The concluding section starts from the observation of the inadequacy of the existing Italian legislation, which differs from that of other European countries. Despite the diversity of historical traditions and legal cultures, which affect the legal framework of the institute, in particular the option for the substantive or procedural nature attributed to the regulation of the periods of limitation, we cannot underestimate the fact that the current legislation often involves the extinction of the crime and the consequent de facto impunity, also for serious crimes. Hence the international convictions of Italy. Obviously, the new discipline on the suspension of the application of the Statutes of Limitation, which will enter into force on January 1, 2020, cannot by itself solve the serious dysfunctions of criminal justice in Italy. It is therefore hoped that, in the period of time available to the legislator, we will finally proceed, where there is a serious political will, not polluted by mere demagogic purposes, to a comprehensive reform of the penal proceeding, always invoked, but never realized.

PAROLE CHIAVE: diritto penale, prescrizione, riforma, sospensione termini, giurisprudenza europea

 

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SOMMARIO : 1. Introduzione. – 2. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le decisioni “Taricco” del 2015 e del 2017. – 3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le decisioni “Alikaj” del 2011, “Saba” del 2014, “Cestaro” del 2015. – 4. Considerazioni conclusive. Riforme ineludibili.

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