L’assoggettabilità delle società a partecipazione pubblica ed a controllo pubblico alle procedure concorsuali è stata prevista dall’articolo 14 del testo unico delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016). La formulazione di tale norma è stata sofferta e non scontata (soprattutto per le società in house) stante il delicato equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico e regole privatistiche. Prima di soffermarsi più nel dettaglio sulle procedure concorsuali, occorre ricordare il contesto da cui la disposizione legislativa è derivata.
Se la possibilità di utilizzare le società a partecipazione pubblica ed a controllo pubblico (ed in particolare le in house) per la gestione dei servizi pubblici si è rivelata in alcuni casi una scelta virtuosa e rispondente ai criteri di efficienza ed economicità, in altri (soprattutto per i Comuni) ha costituito una modalità per aggirare i vincoli posti alla gestione delle risorse pubbliche ed ha generato numerosi casi di inefficienze o situazioni di ingenti perdite economiche, tanto da spingere il legislatore verso una riforma, a partire dal 2006, con l’obiettivo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza. Ossia il proliferare delle società a partecipazione pubblica non necessariamente produttive e non indispensabili per perseguire fini istituzionali dell’ente è stato ritenuto il risultato di una cattiva regolazione al quale porre un freno, almeno dal 2006. Di tale obiettivo il d.lgs. n. 175 del 2016 appare essere espressione. Infatti la tutela della concorrenza insieme alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica è un profilo centrale come si evince dall’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2016: “Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”. Questa previsione di principio appare essere, a mio avviso, sia all’origine dell’obbligatorietà della razionalizzazione delle società a partecipazione […]
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Sommario: 1.Premessa. – 2.Cenni al dibattito sull’assoggettabilità delle società a partecipazione pubblica ed a controllo pubblico alle procedure concorsuali – 3. La legge delega, la formulazione dell’articolo 14 del d.lgs. n. 175 del 2016 e la proposta di un regime derogatorio per le società a controllo pubblico- 4. Le procedure concorsuali applicabili alle società a partecipazione pubblica: a) la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; b) il concordato preventivo; c) la procedura fallimentare – 5.1. Le misure previste dall’articolo 14 del d.lgs. n. 175 del 2016 prima dell’apertura delle procedure concorsuali per le società a controllo pubblico: le procedura di allerta. 5.2. Il regime speciale degli interventi delle amministrazioni socie a favore delle società partecipate – 6. Conclusioni e prospettive