ABSTRACT
Il contributo analizza la normativa italiana in materia di tutela dei dati personali e le eccezioni al GDPR, che si sono rese necessarie durante l’emergenza Covid-19. Bisogna chiedersi, infatti, se uno stato democratico possa sacrificare indistintamente alcuni diritti a favore di quello alla salute, anche attraverso l’uso della tecnologia. Inoltre, il diritto alla protezione dei dati personali muta a seconda del contesto democratico, culturale e giuridico di un ordinamento e per questi motivi si sono volute analizzare anche le risposte all’emergenza da parte di tre sistemi non europei, in cui il concetto di diritti è molto diverso: Corea del Sud, Israele e Cina.
The contribution aims to summarily analyze the rules in the field of personal data and the exceptions to the GDPR, due to the Covid-19 emergency. Italy, during this emergency, in order to avoid a tyranny by law to health, tries to find suitable means to protect the right to privacy. In this situation, it is necessary to ask how a democratic state can sacrifice some rights to carry out a strategy, also through the use of technology and personal data, and how much the right to the protection of personal data can be subject to a different discipline based on the democratic, cultural and legal context. For these reasons, it was necessary analyze also three non-European systems, where the concept of rights is very different: South Korea, Israel and China.
PAROLE CHIAVE: Covid-19 – protezione dei dati personali – GDPR – diritto alla salute – geolocalizzazione;
KEYWORDS: Covid-19 – protection of personal data – GDPR – right to health – geolocation;
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Sommario: 1. La normativa emergenziale e il diritto alla riservatezza dei dati personali. – 2. Il necessario bilanciamento tra diritti. – 3. Tecnologia: una strategia di uscita dal Covid-19? Uno sguardo a tre modelli extraeuropei. – 4. Conclusioni: l’innovazione tecnologica e i limiti invalicabili dello Stato di diritto.