L’ammonimento di Carlo Esposito, che invitava i costituzionalisti ad abbandonare il “mondo delle ricostruzioni mistiche” per entrare in quello delle “definizioni realistiche” della figura del Presidente della Repubblica[1] è tanto conosciuto quanto inascoltato. È mia opinione che la realistica ricostruzione sollecitata da Esposito sia possibile – e non è un paradosso – solo a condizione di tenere in debito conto il testo della Costituzione, che aveva tracciato in modo sintetico, ma molto efficace, i confini – appunto – realisticamente possibili (elastici quanto si vuole, ma pur sempre confini) dell’organo in uno Stato di partiti a forma di governo parlamentare (debolmente razionalizzata). Tutto ruota attorno alla cruciale qualificazione, offerta dall’art. 87 Cost., del Presidente come “capo dello Stato” e “rappresentante dell’unità nazionale”[2], ma prima di desumere da queste indicazioni costituzionali le necessarie conseguenze teoriche e pratiche (lo si farà in chiusura) occorre soffermarsi sull’indirizzo dominante in dottrina.
“Al Capo dello Stato, qualunque sia o si ritenga la sua collocazione istituzionale nella forma di governo, spetta anche, quanto meno, una funzione di controllo e di garanzia della Costituzione, in qualità di «custode» o di «garante» di essa nell’esercizio dei suoi diversi poteri”. Affermazioni come questa possono essere incontrate frequentemente nella produzione scientifica italiana ed entrano a comporre l’indirizzo dominante cui ora s’è fatto cenno. Non è semplice dire se in questo indirizzo il controllo e la garanzia della Costituzione siano concepiti addirittura come parti di un’endiadi, ovvero come attività legate da un rapporto di mezzo (il controllo) a fine (la garanzia), poiché sul punto l’opinione non è unanime e, anzi, nel medesimo autore si possono incontrare tracce dell’una e dell’altra prospettiva. È sull’assegnazione al Presidente delle funzioni (ovvero dei poteri: anche su questo non v’è sempre chiarezza) di controllo e di garanzia che si deve appuntare l’analisi. Ritengo, però, che sia necessario concentrarsi anzitutto sulla questione del controllo, perché se si verificasse che il Presidente della Repubblica, in realtà, non è assegnatario della relativa funzione (ovvero del relativo potere) sarebbe più agevole dimostrare l’esattezza della tesi (che ritengo di sostenere) ch’egli non sia nemmeno, in senso proprio, organo di garanzia costituzionale. […]
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SOMMARIO 1. – La questione.2. – Il Presidente della Repubblica e il controllo costituzionale.2.1. – Il controllo nella Costituzione. 2.2. – Il Presidente della Repubblica, la funzione e gli atti di controllo. 3.- Il Presidente della Repubblica e la garanzia della Costituzione. 4.- In retrospettiva e in prospettiva: per una ricomposizione del testo e della prassi costituzionale.4.1. – Essere “capo dello Stato”.4.2. – Essere “rappresentante dell’unità nazionale”.4.3. – Prestazioni esigibili e prestazioni non esigibili.