La categoria dei diritti politici (al pari di tutti i tentativi di classificazione dei diritti costituzionali) è caratterizzata dall’indeterminatezza. In essa, in via generale, possono includersi tutte le ipotesi di diritti e libertà fondamentali che consentano – più o meno direttamente – la partecipazione democratica. Dunque, fra i diritti politici in senso lato sono talvolta ricompresi – oltre al diritto di voto (nelle sue varie accezioni), al diritto di costituire partiti politici (o di aderirvi e non aderirvi o di dimettersi da essi), al diritto di petizione, all’iniziativa legislativa popolare – anche le libertà di espressione, di riunione, di associazione: «condizioni basilari di una democrazia vivace, “pietre angolari” di un ordinamento democratico e fattori costitutivi di un processo politico ispirato ai principi della democrazia liberale», com’è stato efficacemente sottolineato da Paolo Ridola. E potrebbero arrivare a rientrare nel novero dei diritti politici anche diritti apparentemente lontanissimi da tale categoria, poiché funzionali all’esercizio di libertà politiche. Ad esempio (è un luogo comune ma val la pena di ripeterlo), le disponibilità patrimoniali di un soggetto incrementano l’effettività del suo diritto di elettorato passivo e, quindi, sono foriere di diseguaglianze nelle competizioni elettorali: così ragionando, anche le libertà economiche potrebbero essere considerate diritti politici. Più in generale può osservarsi, seguendo l’insegnamento di Augusto Cerri, che «l’insieme dei diritti e delle autonomie riconosciute integra lo stato-comunità, che interagisce, a sua volta, virtuosamente con lo stato-apparato, esprimono un pluralismo che è parte essenziale del tipo di democrazia disegnato dalla Costituzione. Le medesime libertà ed autonomie possono, d’altra parte, dispiegare influenza sulle determinazioni collettive, così da assumere profili che confinano con il potere e la partecipazione». […]
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Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. A proposito della categoria dei diritti politici. – 2. L’ardua configurazione della giustiziabilità del diritto di petizione e dell’iniziativa legislativa popolare. – 3. La giustiziabilità del diritto di voto – 4. Notazioni conclusive.