L’attuale emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di COVID-19 (dichiarata tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020), ha dato adito ad una pluralità di atti, normativi e non, contenenti misure che hanno inciso profondamente sulla fruizione dei diritti e delle libertà costituzionali, al fine di salvaguardare la salute attraverso il contenimento del contagio. Il virus SARS-CoV-2 è trasmesso prevalentemente per via aerea da individui con una infezione attiva che possono essere sintomatici, ma molto spesso anche “paucisintomatici” o “asintomatici”, quindi inconsapevoli e non facilmente individuabili. Le vie d’ingresso del SARS-CoV-2 sono le mucose di bocca, naso ed occhi, la sua contagiosità ha scarsi termini di paragone negli agenti di altre malattie infettive ed i suoi effetti patologici possono essere causa di elevata letalità. Peraltro, il virus si è manifestato solo da pochi mesi, così rendendo necessariamente empiriche le prime cure apprestate e, a tutt’oggi, non definitive, anche per effetto della scarsa conoscenza sulla biologia del virus e sui diversificati effetti patogenetici. La novità e le incertezze dell’approccio alla malattia non hanno ancora consentito un esito definitivo degli studi in tema di vaccini, in corso di svolgimento nei laboratori e cliniche sparse in varie parti del mondo, e – pur essendo la sperimentazione in stato avanzato – non è possibile prevedere in che tempi sarà possibile somministrare una vaccinazione di massa, intesa a prevenire futuri incrementi dell’epidemia. In tale condizione, «solo creando una distanza fisica tra le persone […] è possibile abbattere il contagio e riuscire nella difficile impresa di impedire all’infezione di diffondersi ulteriormente».
La progressiva, anche se non costante, limitazione del contagio, ha indotto a ridurre, tra mille precauzioni e con tempi differenziati, le misure di distanziamento fisico, che, fino ad ora, sono state l’unico strumento rivelatosi utile al contenimento del fenomeno. Ancora è molto incerto se da tale riduzione potrà dipendere una recrudescenza del male e quindi non si sa se nel prossimo futuro non si renda necessario un ritorno a misure adottate in precedenza. […]
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Sommario: 1. La situazione di emergenza creata dalla pandemia di COVID-19. – 2. Il voto e le situazioni di emergenza negli indirizzi della Commissione di Venezia. – 3. Il rinvio del voto in caso d’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano. 4. Il riflesso dell’emergenza sullo svolgimento delle votazioni previste per la prima metà del 2020.