Io credo che in un Convegno come questo, nato per studiare l’interrelazione tra passato, presente e futuro del costituzionalismo, non si possa non iniziare da una constatazione di tipo obbiettivo, che è veramente tale, e cioè del tutto svincolata da aspetti di tipo valutativo. Ciò che nel concreto della esperienza costituzionale appare sempre più evidente in modo oggettivo ed indiscutibile è la distanza che quasi ogni giorno aumenta tra due modi complessivi d’essere delle istituzioni politiche, che per semplificare le cose chiamiamo Stato costituzionale del presente, che è la forma politica a noi medesimi coeva, e Stato di diritto della tradizione, che è la forma politica che ha dominato in Europa tra Otto e Novecento, raggiungendo il suo più alto punto nei primi decenni del secolo scorso1.
E’ chiaro che se noi attribuiamo carattere universale alle categorie dello Stato di diritto della tradizione non riusciamo a vedere nel panorama odierno alcun tipo di ordine o di Stato, tanto meno uno ” Stato costituzionale”. Infatti, rispetto al modello ottocentesco dello Stato di diritto, mancano clamorosamente due elementi tra loro correlati: la sovranità del legislatore, e il ruolo del giudice limitato alla stretta applicazione della legge. Se invece riteniamo che nessun tempo storico possa produrre categorie universali, e soprattutto che quelle ottocentesche sono anch’esse prodotte dal proprio tempo, che si esaurirà -come subito vedremo- con l’avvento nel corso del Novecento delle Costituzioni democratiche, allora il discorso sullo “Stato costituzionale” si riapre completamente, ed assume senso proprio in rapporto alla specificità del nostro tempo, in cui finalmente si perviene a porre una norma fondamentale espressiva di principi di giustizia al di sopra del legislatore, ed attribuendo a quel punto al giudice un ruolo più ampio, che in certi casi finisce per essere decisivo per l’attuazione e concretizzazione dei principi costituzionali.
Noi, proprio in quanto si pretenda di esercitare il mestiere di storico, dobbiamo escludere la prima opinione, in quanto riteniamo impossibile che un tempo storico possa aspirare alla produzione di categorie universali. E’ dunque necessario, anche per i giuristi, chinarsi umilmente sulla realtà, quasi auscultarla, per comprendere davvero ed in profondità che cosa sia questo ” Stato costituzionale” che va formandosi di fronte a noi. […]
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SOMMARIO: 1. Premessa. La posizione del problema – 2. Il senso della trasformazione costituzionale. L’esempio paradigmatico delle dottrine di Santi Romano – 3. L’effettività della trasformazione. Porre la legge e dire il diritto nel caso concreto – 4. Passato, presente, e futuro dello Stato costituzionale di oggi.