In apertura del volume, nella sua introduzione, l’Autrice precisa che il proprio lavoro di ricerca circa l’istituto dell’opinione dissenziente adotta un punto di vista che prende le mosse dalla «consapevolezza di un’assenza e la valutazione di una presenza». La prima fa riferimento alla mancata introduzione dell’opinione dissenziente nell’ordinamento italiano, seppur al netto di un lungo e vivace dibattito dottrinale; la seconda è rivolta all’analisi dei fondamenti teorici e prassistici che consentono di apprezzare gli sviluppi e gli effetti della dissenting opinion – nelle sue molteplici forme – all’interno di quegli ordinamenti che invece la accolgono.
In realtà la riflessione è avviata attraverso un primo capitolo di storia del diritto, cui fa da ideale spartiacque la rivoluzione francese. Viene messo in evidenza come sia esistita una tradizione giuridica europea prerivoluzionaria non ostile a forme più o meno esplicite di espressione del dissenso da parte dei giudici, pur prediligendo il radicarsi in sistemi che prevedevano l’obbligo di motivazione della sentenza, come ad esempio le rote romana e fiorentina od i senati di Nizza, Savoia e Piemonte. Sotto tale profilo si prende in considerazione, contestualizzandolo, il filone di studi gorliano, che ha dimostrato come «in certi periodi i parlamenti e i […] senati costituirono dei centri di resistenza al potere del principe», specie sotto l’egida dei princìpi giusnaturalistici. Contemporaneamente i Parlements, in possesso di funzioni sia normative che giurisdizionali, venivano attaccati dall’ideologia illuministica soprattutto a causa del segreto delle loro procedure interne. Tale fattore perpetuava, in capo ai Parlements, una concezione sacerdotale del diritto, che attraverso l’elemento della segretezza legittimava privilegi ingiustificabili ed una giurisprudenza non imparziale schermandosi dietro gli arcana juris. Tuttavia gli sviluppi progressivi dell’ideologia illuministico-rivoluzionaria, sulla scorta della separazione dei poteri montesquieana e in ossequio alla concezione della volontà […]