I dubbi di legittimità costituzionale della legge 165/2017 (cosiddetto rosatellum II) sono stati da tempo individuati e riguardano l’uguaglianza e la stessa personalità del voto, messi in crisi dalla mancanza di meccanismi simili allo scorporo, come nel mattarellum, o al voto disgiunto. Non ha giovato, evidentemente, alla coerenza costituzionale la mancanza di effettiva discussione intorno alla legge, approvata in articolo unico attraverso un voto di fiducia, neanche si trattasse di un provvedimento di iniziativa governativa: dubbia legittimità, a piana lettura dell’ultimo comma dell’art. 72 Cost., di questo procedimento (ma nell’ordinanza n. 197/2020 la Corte costituzionale sembra di diverso avviso). A quei dubbi si aggiungono altri, prodotti dalla legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari specialmente per quanto concerne l’elezione del Senato.
Maggiormente noto è il caso anomalo del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che la riforma dell’art. 57 Cost. ha scisso nelle due province autonome (non solo quanto alle competenze legislative e amministrative, ai sensi degli artt. 116 – 117 Cost., ma) anche al fine della ripartizione dei seggi in Parlamento. Di conseguenza, poiché il numero minimo di tre seggi senatoriali è previsto per ciascuna provincia, a quella regione vengono attribuiti complessivamente sei seggi senatoriali, cioè, per esempio, due in più dei quattro attribuiti al Fiuli-Venezia Giulia o all’Abruzzo, che hanno una popolazione non di poco superiore.
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SOMMARIO: 1. Riflessi della riduzione del numero dei parlamentari sulla rappresentanza. – 2. L’azione giudiziaria sul rosatellum. – 3. L’iniziativa parlamentare di modifica del rosatellum. – 4. Legge elettorale e riforma dei partiti.