Abstract [It]: Il contributo, a commento della sentenza n. 237 del 2022 della Corte costituzionale, sottolinea come tale pronuncia, che ha dichiarato inammissibili le questioni in materia di vitalizi-pensioni dei parlamentari sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato (l’organo di autodichia di secondo grado), abbia chiarito che i regolamenti parlamentari “minori” non sono atti forza di legge e abbia proposto una interpretazione restrittiva della riserva di regolamento parlamentare ex art. 64 Cost. Si sostiene che tale pronuncia si ponga sostanzialmente in continuità con le linee evolutive della giurisprudenza costituzionale in materia di fonti del diritto parlamentare, oltre che con un convergente orientamento sostenuto, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato. E che essa in tal modo richiami gli organi di autodichia, e le stesse Camere, alle loro responsabilità, scoraggiando perciò atteggiamenti e tattiche di tipo formalistico e strumentale.
Abstract [En]: The contribution, commenting on the Constitutional Court’s judgment No. 237 of 2022, emphasizes how that judgement, which declared inadmissible the questions raised by the Senate’s “Consiglio di garanzia” (appeal body of domestic jurisdiction) on the subject matter of MPs’ annuities-pensions, clarified that “minor” parliamentary rules of procedure are not acts with the force of law and proposed a restrictive interpretation of the constitutional reserve of parliamentary rules of procedure provided by Article 64 Const. It is argued that this judgment is substantially in continuity with the evolving lines of constitutional jurisprudence on sources of parliamentary law, as well as with a convergent orientation upheld, in the exercise of its advisory function, by the Council of State. And that the judgement thereby calls the parliamentary bodies of domestic jurisdiction the, and the Parliament itself, to their responsibilities, thus discouraging formalistic and instrumental attitudes and tactics.
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda e le incertezze in tema di fonti del diritto sui vitalizi-pensioni dei parlamentari. – 3. L’assetto delle fonti del diritto parlamentare, come delineato dalla sentenza. – 3.1. Sui regolamenti parlamentari minori, equiparati ai regolamenti maggiori. – 3.2. Sull’ambito coperto dalla riserva di regolamento parlamentare. – 3.3. Sulla preferibilità di un intervento legislativo in materia di vitalizi-pensioni. – 4. Un equilibrio un po’ più consolidato, ma pur sempre suscettibile di mutamento.