Andrea Romano, I voti particolari nella Sentenza n. 198 del 2012 del Tribunal Consitutional spagnolo tra approcci alla relazione affettiva e dinamiche dell’interpretazione costituzionale

Che la sentenza sulla legge n. 13 del 2005 avrebbe profondamente diviso il Tribunal Constitucional non può sorprendere. I sette anni che separano la pronuncia dalla proposizione del ricorso, del resto, lasciavano immaginare l’apertura di forti divisioni tra i giudici. Meno scontate, tuttavia, sembrano sia il numero delle opinioni sia la rilevanza delle argomentazioni in esse contenute che interrogano, per un verso, molte delle questioni al centro del dibattito odierno relativo al riconoscimento del matrimonio delle coppie formate da persone dello stesso sesso; per l’altro esse investono, più in generale, la comprensione di alcuni snodi centrali delle costituzioni – le garanzie di istituto, l’interpretazione costituzionale, la revisione costituzionale – e del diritto costituzionale spagnolo – a cominciare dall’esperienza di questo ordinamento in materia di “voto particular”.

L’oggetto della sentenza è sembrato particolarmente adatto ad una lettura della stessa attraverso l’analisi dei voti particolari, nella misura in cui l’analisi di questi permette di aprire una finestra sulle molteplici posizioni che da tempo interrogano la questione del riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Posizioni, in realtà, non riducibili entro agili schemi in quanto, tanto tra i favorevoli che tra i contrari al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, si confrontano percorsi di riflessione che possono risultare anche molto distanti fra loro.

In estrema sintesi, al riconoscimento da parte della opinione di maggioranza della legittimità costituzionale dell’intervento del legislatore, che non giunge in ogni caso a configurare un diritto costituzionale per le coppie omosessuali a contrarre matrimonio, si oppongono i voti di Ollero, Rivas e Rodriguez che contestano la possibilità di aprire l’istituto matrimoniale alle coppie dello stesso sesso, riconoscendo, tuttavia, la possibilità di altre forme di unione (Rivas è esplicito in questo). Il voto concorrente di Aragón concorda sull’esito ma non sul procedimento argomentativo, come si avrà modo di dire.

Sul contenuto dei singoli voti – e sul resto delle posizioni che non hanno trovato spazio nella sentenza – ci si soffermerà nei paragrafi successivi.

Prima di esaminare le argomentazioni dei giudici, tuttavia, la rilevanza dei voti particolari verrà in un primo momento valutata alla luce dell’esperienza spagnola sull’istituto del dissent (2); quindi, si proverà a mettere in relazione i voti particolari della Corte spagnola con i dissents espressi dai giudici in alcune sentenze in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso che sembrano particolarmente significativi (Germania, Portogallo) al fine di rintracciarne gli aspetti di continuità e al contempo di peculiarità (2). Su questi ultimi profili, in particolare, ci si soffermerà nella parte finale, anche attraverso l’approfondimento di alcuni dei voti che sono sembrati più rilevanti (3). […]

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Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Introduzione: voti particolari e dissenso intorno al matrimonio tra persone dello stesso sesso 2. Il “voto particolar” nell’esperienza spagnola e nella sentenza n. 198 del 2012 3. Garanzia di istituto, matrimonio tra persone dello stesso sesso e revisione costituzionale nei voti particolari “dissenzienti”. Profili di comparazione con le dissenting opinion di altre Corti costituzionali in materia di unioni e matrimoni tra persone dello stesso 3.1. Voti “immaginari”: a proposito di ulteriori interpretazioni della legge n. 13 del 2005 3.2. In particolare: i voti dei giudici Aragón e Ollero 4. Ulteriori passaggi problematici: adozione, metodo comparativo, cultura giuridica

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