A quanto ammonta il premio di maggioranza da assegnare alla coalizione che vince le elezioni comunali? Questo interrogativo emerge in maniera netta analizzando la recente giurisprudenza in materia che si è sviluppata in relazione al quantum del premio, e che pone non pochi problemi interpretativi. Infatti, gli orientamenti seguiti dalle diverse istanze della giustizia amministrativa, di primo e secondo grado, appaiono divergenti e talvolta contraddittori, sollecitando un approfondimento della questione per addivenire ad una auspicabile soluzione del problema. E’ opportuno precisare sin da subito che la quaestio ha una origine molto prossima, poiché si è manifestata solo all’indomani della modifica normativa intervenuta sulla composizione dei Consigli comunali, disposta, da ultimo, con l’art. 1, comma 184, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), laddove è stato previsto il c.d. “taglio” della composizione degli organi rappresentativi degli enti locali. In particolare, Consigli comunali e provinciali sono stati ridotti del 20% nella loro numerosità originaria, determinando una diversa articolazione del premio di maggioranza pari al 60% del plenum degli organi. Infatti, se per i Consigli dei Comuni fino a 15.000 abitanti e per i Consigli provinciali è lo stesso TUEL (Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000) a provvedere con apposite disposizioni (art. 71, comma ottavo, per i Comuni, e art. 75, comma ottavo, per le Province), dettando chiare indicazioni per l’arrotondamento di eventuali numeri decimali, nulla di ciò si rinviene nell’articolo dedicato al sistema elettorale per il rinnovo dei Consigli dei Comuni superiori a 15.000 abitanti.
Vincenzo Iacovissi, Elezioni comunali: quanto premio di maggioranza? Riflessioni in seguito ad una discordante giurisprudenza amministrativa
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