La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 217 del 2021, ha disposto la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di una questione relativa all’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che, in materia di mandato d’arresto europeo, prevede i motivi di rifiuto facoltativo della consegna del soggetto richiesto. A venire in considerazione, più esattamente, è la (mancata) possibilità di rifiutare la consegna, in caso di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (c.d. mandato d’arresto europeo di esecuzione), qualora la persona ricercata non sia cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea, ma abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la stessa Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza siano eseguite in Italia conformemente al suo diritto interno.
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Sommario: 1. La complessa evoluzione normativa dell’attuale art. 18, comma 2, l. n. 69/2005 e la perdurante distinzione tra cittadini europei e cittadini stranieri. – 2. L’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Bologna: le ragioni dell’incidente di legittimità costituzionale. – 3. L’impianto motivazionale dell’ordinanza n. 217 del 2021. – 4. Le questioni “interne” al mandato d’arresto europeo: mutuo riconoscimento, tutela dei diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore. – 5. Le questioni “esterne” al mandato d’arresto europeo: il rapporto tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corte di Giustizia nella tutela dei principi e dei diritti fondamentali.