Con la sentenza n. 150 del 2021 , la Corte costituzionale risolve le delicate questioni, sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno e dal Tribunale ordinario di Bari, relative alla legittimità costituzionale delle previsioni di pene detentive per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa, recate dall’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (“Disposizioni sulla stampa”) e dall’art. 595, comma 3, del codice penale, dichiarando l’illegittimità costituzionale della prima disposizione e fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della seconda.
La pronuncia presenta molteplici profili di interesse, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale.
Sotto il primo punto di vista, si pensi alla delicatezza dei beni costituzionali che si trovavano contrapposti l’uno all’altro nel bilanciamento operato dal legislatore e su cui ha dovuto pronunciarsi la Corte , costituiti, da un lato, dalla libertà di manifestazione del pensiero, nella sua specifica declinazione della libertà di stampa, dall’altro, dal diritto alla reputazione personale.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Dagli atti di promovimento dei giudici a quibus all’ordinanza n. 132 del 2020 della Corte costituzionale. – 3. L’argomentazione della Corte nella sentenza n. 150 del 2021: l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948. – 3.1. Segue. L’esame delle questioni attinenti all’art. 595, comma 3, c.p. – 4. Alcune considerazioni di sintesi sulla sent. n. 150 del 2021. – 5. Il disallineamento tra il rinvio operato con l’ord. n. 132 del 2020 e le conclusioni della sent. n. 150 del 2021.