L’ordinanza del 23 settembre 2021, n. 216, con la quale la nostra Corte costituzionale rivolge un nuovo quesito interpretativo alla Corte di Lussemburgo ai sensi dell’art. 267 TFUE, rappresenta – seppur con le peculiarità che saranno qui illustrate – un ulteriore sintomo dell’attuale fase di normalizzazione del ricorso al rinvio pregiudiziale nella giurisprudenza del giudice delle leggi. Sin d’ora, può rilevarsi che l’ordinanza in commento mostra plurimi profili di interesse, in ragione sia del rilievo attribuito al diritto inviolabile alla salute, nella sua declinazione di diritto sociale alle cure, sia delle argomentazioni addotte dalla Consulta nell’interlocuzione con la Corte di giustizia.
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Sommario: 1. Qualche premessa e il quadro normativo di riferimento. – 2. La questione di legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Milano. – 3. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea sulle cause di rifiuto del mandato di arresto europeo. – 4. Il cambio di prospettiva rispetto all’ordinanza di rimessione e il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale. – 5. Conclusioni. I controlimiti nell’ord. n. 216 del 2021: tra scudo (dal) e fendente (al) diritto europeo.