Porsi dinanzi ad un comunicato-stampa della Corte costituzionale relativo ad una sua pronunzia allo scopo di ricavarne elementi idonei a ricostruire, sia pur per grandissime linee e per passaggi essenziali, le ragioni del decisum, richiede di assumere un atteggiamento ispirato alla massima cautela onde evitare di cadere in un eccesso di immaginazione, scambiando la realtà con la propria fantasia. La limitatezza del materiale a disposizione spinge ad avere un approccio animato da spirito prudenziale per non scontare il rischio di una patente smentita sul campo, una volta che la sentenza sarà pubblicata.
È vero, però, che il comunicato dello scorso 25 gennaio con cui la Corte annunzia di essersi pronunziata sulle diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici a quibus nei confronti di diversi aspetti della disciplina elettorale per la Camera dei deputati recata dalla legge n. 52 del 2015 e di averlo fatto, per alcune di esse, nel senso dell’accoglimento, pervenendo alla declaratoria di incostituzionalità della normativa impugnata, non è particolarmente laconico e offre più di un dato su cui far leva per poter articolare una riflessione che non sia eccessivamente spericolata. Non solo quelli forniti dal comunicato, a ben guardare, cessano di essere elementi bruti o meri esiti inespressivi del percorso logico che può averli generati, una volta che se ne faccia lettura alla luce degli atti prodromici alla decisione e, in specie, delle ordinanze dei giudici rimettenti e delle memorie delle parti. È quanto si cercherà di fare.
La mia analisi – che spero, per quanto detto, non scada nello psicologismo – sarà condotta su due piani: quello più squisitamente processuale e quello di merito, cui si aggiungerà una chiosa conclusiva meno ancorata alla decisione in sé, ma non per questo totalmente eccentrica.
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SOMMARIO: 1. Avvertenza – 2. Le questioni di ordine processuale: i profili di ammissibilità delle questioni – 3. Segue: il rifiuto opposto alla richiesta di autoremissione – 4. I profili di merito – 5. Chiusura “eccedente”.