L’introduzione della c.d. sottoscrizione digitale delle richieste di referendum popolare abrogativo, di cui s’è discusso molto negli ultimi tempi, ha un’antecedente remoto e indiretto ed uno prossimo e diretto.
Il primo è rappresentato dalla previsione – contenuta nella legge di bilancio per il 2021 (n. 178 del 2020) all’art. 1, comma 341 (di 1159: sic!) – della istituzione di un fondo per la realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali a beneficio esclusivo delle persone in condizione di disabilità, allo scopo «di contribuire a rimuovere gli ostacoli che [ne] impediscono la piena inclusione sociale […] e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica». Quella raccolta riguarda, in modo specifico, le sottoscrizioni di cui all’art. 8 della legge n. 352 del 1970 che, nel dettare le modalità per l’apposizione delle firme riguardo alle richieste di referendum popolare ex art. 138 Cost., reca una disciplina applicabile anche ai referendum previsti dagli articoli 75, 132 Cost. nonché pure alle iniziative legislative popolari di cui all’articolo 71, secondo comma, della Costituzione, visti i plurimi rinvii effettuati rispettivamente dagli artt. 40, 47 e 49 l. n. 352 del 1970.
Si aggiungeva, poi, l’impegno ad assicurare la realizzazione della piattaforma entro l’anno 2021 (comma 343), nonché la previsione che, a partire dal 1° gennaio 2022, «le firme e i dati di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» potranno «essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; aggiungendo altresì che le «firme digitali non sono soggette all’autenticazione di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» (comma 344). […]
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SOMMARIO: 1. La sottoscrizione digitale e le sue origini – 2. Le proposte di modifica avanzate a seguito della sua introduzione – 3. Una non inutile divagazione artistica – 4. Il rischio della sottoscrizione non ponderata e la necessità di ridimensionarlo. Una piccola proposta.