Paolo Carnevale, Sul voto il popolo non vota. Brevi considerazioni sulla sentenza n. 10 del 2020 della Corte costituzionale

Torna a varcare la soglia di Palazzo della Consulta il referendum abrogativo, per sottomettersi al vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale, e lo fa presentandosi, ancora una volta, nella sua veste più altamente problematica che è quella della richiesta ablatoria in materia elettorale, avente specificamente riguardo alla disciplina per l’elezione di Camera e Senato. L’alta problematicità, come si sa, è tutta nel territorio inciso e nel tasso di polemicità che accompagna simili iniziative, sia sul piano della lotta politica, sia ancor di più su quello istituzionale pel fatto di impingere su di un terreno in cui più forti ed evidenti si manifestano i nodi irrisolti dell’innesto del tralcio dello strumento di democrazia partecipativa sul tronco della rappresentanza.

A questo si aggiungeva, nella specie, una situazione congiunturale peculiare fatta dei «tanti “incastri” che questa richiesta aveva con la revisione costituzionale che riduce il numero dei parlamentari (con il relativo referendum costituzionale) e più in generale con i destini della XVIII legislatura e gli assetti politici ed istituzionali»1. Non siamo certo in presenza di una novità nella nostra esperienza costituzionale, come del resto testimonia l’espressione “ancora una volta” usata un momento fa. Tutt’altro. Si può, anzi, a buon diritto affermare che si tratti oramai di un tòpos. Al referendum in materia elettorale si è ricorso negli anni con grande facilità – segnalo a questo proposito che, se non erro, quella in esame è la sedicesima decisione resa dalla Corte in materia, in poco più di un trentennio; mentre superano la decina le pronunzie riguardanti richieste referendarie aventi […]

 

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Sommario: 1. Ancora un referendum in materia elettorale – 2. La richiesta di referendum abrogativo dell’attuale legge elettorale della Camera e del Senato – 3. Il limite della manipolatività del quesito – 4. Il criterio dell’auto-applicatività della normativa residua… – 5. … è davvero la soluzione necessaria per un’esigenza ineludibile?

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