Abstract [It]: Il contributo, muovendo da una nozione neutra e strumentale di pianificazione/programmazione economica, intende offrire un quadro problematico intorno alla natura giuridica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla luce di alcuni spunti di riflessione forniti dal dibattito dottrinale italiano degli anni Sessanta e Settanta sull’esperienza della “legge di piano”. In particolare – ferma restando la “vincolatività esterna” del Piano, in quanto allegato ad una decisione di esecuzione di un Regolamento UE – ci si confronterà con le tesi sulla “normativizzazione” dell’indirizzo politico (espresso attraverso il Piano) e sulla “legificazione implicita”, verificandone la tenuta di fronte al rispetto della riserva di legge di cui all’art. 41, terzo comma, Cost. (la cui ratio è individuata nell’attribuzione al Parlamento, nella forma della legge, della determinazione dell’indirizzo pianificatorio, come species autonoma e costituzionalmente rilevante dell’indirizzo politico). Di qui l’invito a riscoprire la centralità del Parlamento, sul presupposto della necessità – secondo la lezione di Alberto Predieri – di una “piena coincidenza della direzione politica e della direzione economica nell’organo tipicamente rappresentativo della comunità”.
Abstract [En]: The contribution, starting from a neutral and instrumental notion of economic planning/programming, intends to offer a problematic framework around the juridical nature of the National Recovery and Resilience Plan, in light of some fruitful reflections coming from the Italian doctrinal debate of the Sixties and Seventies on the experience of the “planning law”. In particular – without prejudice to the “external bindingness” of the Plan, as it is attached to a decision of execution of an EU Regulation – we will deal with the theses on the “normativisation” of the political address (expressed through the Plan) and on “implicit legislation”, verifying the obligation to comply with the legal reserve referred to in the art. 41, third paragraph, of the Constitution (the ratio of which is identified in the attribution to Parliament, in the form of the law, of the determination of the “planning address”, as an autonomous and constitutionally relevant species of the “political address”). Hence, the invitation to rediscover the centrality of Parliament is sustained, on the assumption of the need – according to Alberto Predieri’s lesson – of a “full coincidence of political direction and economic direction in the typically representative body of the community”.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. Problemi giuridici della pianificazione economica. – 2. Il grande precedente: la legge di piano. Il dibattito sul rapporto tra piano e sistema delle fonti. – 3. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un quadro problematico tra “normativizzazione” dell’indirizzo politico e “legificazione implicita”. La questione della riserva di legge ex art. 41, terzo comma, Cost. – 4. Conclusioni: indirizzo pianificatorio e ruolo del Parlamento. Questioni aperte.