L’espressione stato costituzionale sintetizza l’insieme delle trasformazioni offerte dal costituzionalismo nelle democrazie pluralistiche, le quali hanno comportato la progressiva erosione degli schemi concettuali del giuspositivismo statualista. Con essa si indica pertanto, in un’accezione molto generale, il modello delle costituzioni delle democrazie pluralistiche, il quale ha avuto, da alcuni decenni a questa parte, una straordinaria capacità di propagazione su scala mondiale, anche per effetto di convenzioni internazionali, processi di integrazione sovranazionale e di recezione incrociata fra le costituzioni statali. E’ anche affermazione corrente che con tale modello si sia affermata in modo compiuto la supremazia della costituzione, soprattutto grazie allo sviluppo su larga scala degli istituti del controllo di costituzionalità su larga scala e di un diritto giurisprudenziale vivente anche attraverso la sempre più fitta rete comunicativa del dialogo tra le corti. Ciò ha comportato, tra l’altro, la confluenza del dibattito sullo stato costituzionale con quello sul neocostituzionalismo. La stagione del “neocostituzionalismo” ha fatto balzare in primo piano, come ha rilevato Richard Bellamy, la tensione tra legal e political constitutionalism. Come comporre il disaccordo sui substantive outcomes che una società fondata sul pluralismo e sull’eguaglianza vorrebbe raggiungere? Affidandosi alle risorse del processo democratico o a quelle del judicial process? Ma la questione è al centro della storia del costituzionalismo inglese e di quello nordamericano, nei quali i due profili si intersecano in un arco lungo di tempo.
L’elaborazione della categoria dello stato costituzionale costituisce peraltro l’approdo di un travagliato, e più complesso, itinerario culturale, iniziato durante gli anni della Repubblica di Weimar, il quale ha comportato un radicale mutamento di prospettiva (dalla Staatslehre alla Verfassungslehre: dallo stato alla costituzione) nello studio degli assetti delle comunità politiche. Ciò vuol dire non soltanto che il modello indicato tende a trascendere l’organizzazione degli stati, ma soprattutto che, anche con riferimento all’esperienza di questi, la costituzione non si (im)pone più come l’espressione della sovranità dello stato e dei suoi limiti, e che in essa convivono e si coordinano nel pluralismo sfere distinte, quella privata, quella pubblica (riferita alle molteplici forme di organizzazione dell’opinione pubblica), […]
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SOMMARIO: 1.- Alcuni chiarimenti preliminari sullo “stato costituzionale”. 2.- Stato costituzionale e costituzionalismo. 3.- Lo stato costituzionale aperto o cooperativo. 4.Il futuro dello stato costituzionale