L’11 novembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 264) la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», la cui entrata in vigore è fissata, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, al giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale intervento legislativo – lungamente atteso benché osteggiato nel merito da ampia parte del mondo politico, che aveva auspicato l’esercizio al riguardo del potere di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, dando altresì seguito a diversi ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, da ultimo dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale1 – configura un nuovo sistema elettorale dei membri del Parlamento fondato su un impianto di disciplina essenzialmente omogeneo tra la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. E ciò, in un certo senso, secondo la traccia definita dalla Corte
costituzionale in occasione delle declaratorie di illegittimità parziale delle precedenti leggi elettorali politiche, là dove dispose che sebbene la Costituzione non imponga al legislatore l’introduzione di sistemi elettorali identici per i due rami del Parlamento, «tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee»2.
Quanto alla qualità redazionale, la legge n. 165 del 2017 appare piuttosto carente sotto il profilo della chiarezza e dell’intelligibilità del testo nel suo complesso. Essa infatti appronta un’intricata normativa di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati», e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica», ambedue testi normativi già di per sé particolarmente logorati in seguito alle numerose modifiche ed alle pronunce della Corte costituzionale che nel tempo sono su di essi intervenute. Risulta
pertanto discutibile in sé la scelta metodologica di perseverare con interventi modificativi di carattere inevitabilmente frammentato anziché definire una normativa elettorale per il Parlamento nazionale esaustiva, intesa a sostituire integralmente la normativa elettorale
precedente. Nel merito, la legge n. 165 del 2017 introduce un sistema elettorale misto, in virtù del quale poco più di un terzo dei seggi parlamentari sono assegnati in collegi uninominali3 attraverso il meccanismo maggioritario in cui è proclamato eletto il candidato più votato, mentre i restanti seggi sono attribuiti in collegi plurinominali con metodo proporzionale tra liste o coalizioni che abbiano conseguito, rispettivamente, almeno il 3 per cento ed il 10 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale. Il superamento della soglia di sbarramento
del 10 per cento da parte delle coalizioni di liste, al cui computo non concorrono le liste […]
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SOMMARIO: 1. Introduzione: i tratti essenziali del nuovo sistema misto di elezione del Parlamento – 2. Parità di genere e riforme elettorali nella evoluzione dell’ordinamento costituzionale italiano – 3. (Segue) Il contributo della giurisprudenza costituzionale – 4. La disciplina della rappresentanza di genere nella recente legge 3 novembre 2017, n. 165 – 5. Aspetti problematici della nuova disciplina sulla rappresentanza di genere: la determinazione delle soglie e la questione della circoscrizione Estero – 6. (Segue) Pluricandidature e limiti di effettività delle norme sulle pari opportunità nella ineludibile prospettiva dell’autoriforma delle forze politiche. Considerazioni conclusive