Durante una pandemia, uno dei principali problemi che si pongono a un ordinamento democratico è quello di affrontare una delle sue principali fonti di legittimazione, ovvero il momento elettorale. È proprio ciò che è accaduto in Polonia, nella primavera del 2020. La tensione che inevitabilmente si è venuta a creare è quella tra la salvaguardia della vita e della salute da un lato e il rispetto delle procedure e delle scadenze senza le quali l’ordinamento in questione non può essere riconosciuto come neanche formalmente democratico. Si aggiunga a ciò che la diffusione di massa di un virus contagioso e mortale rientra, sia pure genericamente, tra le circostanze che possono giustificare l’adozione di uno stato di emergenza, se la Costituzione dello Stato in discussione lo ammette e prevede. La Polonia, con la Costituzione del 1997, appartiene al novero dei Paesi che conoscono una disciplina organica degli stati di eccezione, avendo preferito che questi siano riconosciuti e regolati (anche se limitativi di alcuni diritti) piuttosto che ignorati, con il rischio di essere poi applicati meramente di fatto. In questa primavera, però, ci si è imbattuti nel paradosso per cui una circostanza di gravità eccezionale, che avrebbe giustificato l’introduzione dello stato di calamità naturale ex art. 232 della Costituzione per far fronte meglio al Covid-19, non è stata utilizzata, facendosi invece ricorso ad una legge ordinaria, la legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e il contenimento delle infezioni e delle malattie infettive, oltre che su una serie di regolamenti di esecuzione di quest’ultima (che hanno esteso l’intervento delle fonti secondarie in modo abnorme rispetto all’ambito ad esso costituzionalmente riservato).
Ci si è dunque chiesti come sia spiegabile che una compagine partitico-governativa sospetta di tendenze illiberali, se non apertamente autoritarie, non abbia colto l’occasione che la stessa Carta costituzionale le forniva per governare in maniera ‘facilitata’, sia pure a tempo limitato – ma prolungabile anche in maniera consistente –, rispetto ai procedimenti legislativi e decisionali […]