Nothing is agreed until everything is agreed. Lo slogan ripetuto più volte durante i negoziati per evidenziare le incertezze ancora presenti nelle trattative sull’accordo di recesso fa da sottofondo agli avvenimenti di questi mesi, caratterizzati da aspetti ancora poco definiti sulle future relazioni tra Regno Unito ed Europa. Incertezze che si riverberano anche su numerose questioni interne al Paese, quali i rapporti Governo -Parlamento ed i rispettivi ruoli nel processo Brexit, le dinamiche dell’assetto territoriale, la complessa questione del Nord Irlanda. A ciò si aggiunge il difficile compito che attende le Corti chiamate, tra pochi mesi, a confrontarsi con un quadro normativo profondamente rinnovato dopo l’exit day. Il quadrimestre preso in esame si caratterizza in primo luogo per l’approvazione, dopo quasi un anno di esame parlamentare, dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 che ha ricevuto l’assenso reale il 26 giugno. Si tratta di una delle leggi più rilevanti, non solo per la Brexit, ma anche per il futuro assetto costituzionale britannico.
L’atto, che esamineremo più in dettaglio nelle pagine successive, abroga l’European Communities Act 1972 a partire dall’exit day (29 marzo 2019, ore 23); converte in normativa nazionale tutta quella europea direttamente applicabile e garantisce vigenza a tutta la legislazione delegata emanata in forza della legge del 1972. A tal fine il testo ha previsto una nuova categoria di atti legislativi nazionali, le “retained EU laws”, suddivise in tre diverse tipologie: la “EU-derived domestic legislation”, la “direct EU-legislation” e la “retained EU law” ai sensi della sezione 4, la quale ultima comprende i “rights, powers, liabilities, obligations, restrictions, remedies and procedures”. La Carta dei diritti fondamentarli dell’Unione europea non farà più parte del diritto nazionale e non saranno consentiti i ricorsi sulla base del principio affermato nel 1991 dalla sentenza Francovich del risarcimento del danno in casi di mancato adeguamento della normativa interna alle disposizioni comunitarie. L’evoluzione della normativa europea, come ovvio, non varrà più per il Regno Unito: le “retained EU laws” cristallizzeranno la normativa vigente e non godranno del carattere di supremazia tipico del diritto europeo. Come è stato osservato, molte di queste leggi funzionano nel contesto sovranazionale e quindi dovranno necessariamente essere modificate nel Regno Unito. In proposito la legge prevede un’ampia delega nei confronti dei ministri a cui conferisce il potere di abrogare o modificare gli atti di derivazione europea in modo da adeguarli alla nuova realtà del Paese, ma solo dopo che il Parlamento avrà approvato, con un’altra legge, l’accordo di recesso. La giurisdizione della Corte europea non avrà più effetto nel Regno e le passate sentenze costituiranno la categoria delle “retained EU case law” […]