La questione fattuale dalla quale dipende l’intera vicenda può essere tracciata, brevemente, nei termini seguenti. Con sentenza di rigetto, la Corte di merito di secondo grado ha respinto l’appello proposto da (…) confermando così la sentenza del Tribunale di primo grado con cui si era accertato, in via giudiziale, il rapporto di filiazione tra (…) e il proprio figlio. Vertendo la questione in materia di accertamento dello status filiationis1, la pronuncia del Tribunale di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello, la quale ha condiviso l’impostazione secondo cui le prove raccolte avessero integrato plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti confermativi dello status2.
Il ricorso per cassazione, da cui promana la decisione in commento, si è snodato su due motivi, attraverso i quali la ricorrente ha lamentato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie radici e della madre all’anonimato, debba attribuirsi prevalenza al secondo ove la scelta iniziale dell’anonimato non sia stata revocata. Peraltro, nell’ipotesi in cui la madre sia morta e non abbia mai revocato la scelta dell’anonimato, il diritto del figlio di conoscere le generalità della madre non può più essere esercitato, anche perché il legislatore ha fissato in cento anni il termine per l’accesso agli atti3.
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SOMMARIO: 1. Profili ricostruttivo-fattuali, il normo-sistema del diritto all’anonimato della madre e il filone giurisprudenzial-costituzionale. – 2. Lo status filiationis quale limite “parziale” al diritto all’anonimato e la revoca del consenso per comportamenti concludenti. – 2.1. Morte della madre ed “espansione totale” del diritto a conoscere le proprie origini quale diritto correlato all’identità biologico-personale del figlio. – 2.2. Profili probatori dell’azione di accertamento della maternità nell’intersezione con il diritto all’anonimato. – 3. Brevi conclusioni.