Nelle drammatiche ore successive ai terribili attentati perpetrati a Parigi il 13 novembre 2015, il governo francese ha deciso di decretare lo stato di urgenza (état d’urgence), una delle modalità eccezionali di esercizio dei poteri pubblici, con lo stato di assedio (art. 36 della costituzione) e l’attribuzione di poteri straordinari al presidente della repubblica in caso di grave crisi (art. 16 della costituzione), attualmente previste dall’ordinamento d’oltralpe.
Lo stato di urgenza, infatti, è disciplinato da una legge del 1955 adottata durante la guerra d’Algeria ed è stato in seguito dichiarato più volte per fronteggiare le emergenze sorte in seguito agli sviluppi di tale conflitto (1958-1962) e ai disordini scoppiati nei territori d’oltremare (1985-1987) e nelle banlieues (2005). Il parlamento francese, nel prorogare, così come previsto da tale legge, lo stato d’emergenza oltre la sua durata ordinaria, ha in parte modificato la disciplina relativa alle misure eccezionali che possono essere adottate per fronteggiare la crisi in atto, mentre il presidente della repubblica François Hollande ha anticipato, in un discorso pronunciato di fronte alle camere riunite in congresso, l’intenzione di presentare una proposta di revisione volta ad introdurre nella costituzione l’état d’urgence e la decadenza dalla cittadinanza francese al fine di adeguare l’assetto istituzionale della Quinta repubblica alla nuove esigenze di sicurezza nazionale scaturite dalla minaccia terroristica. […]
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