Come è noto, la sentenza della Corte n. 1 del 2014 ha innescato un intenso ed articolato dibattito concernente i rapporti tra le leggi elettorali e la costituzione, sia con riferimento alla problematica delle leggi elettorali come oggetto del giudizio di costituzionalità sul piano dell’accesso alla giustizia costituzionale in via incidentale (ma v. già la sent. n. 110 del 2015) , sia con riferimento ai vincoli che discenderebbero dalla costituzione nei confronti di tale tipologia di leggi. Tale dibattito è proseguito in relazione all’avvenuta approvazione della legge n. 52 del 2015, c.d Italicum, sulla quale si è estesa la riflessione sull’aspetto dei possibili vizi di violazione della costituzione e in ordine alla quale sono state già attivate iniziative tendenti ad un nuovo coinvolgimento della Corte.
Se questa è l’area calda del tema dei rapporti tra costituzione e sistemi elettorali, la mia riflessione, in relazione al tema oggetto del presente convegno, intende soffermarsi sui rapporti tra revisione costituzionale e materia elettorale in generale, con particolare riguardo ai sistemi elettorali, profilo più specifico ed apparentemente collocato fuori da quella che abbiamo definito l’area calda, ma che tuttavia sembra avere riflessi importanti sui profili in questo momento più battuti. […]
Sulla base dello stato dell’arte della ricerca costituzionalistica, mi sembra che l’oggetto dell’analisi dei rapporti tra revisione costituzionale e sistemi elettorali, sia caratterizzato da due profili fondamentali:
a) un profilo passivo concernente l’impatto della revisione costituzionale rispetto alla materia elettorale ed al sistema elettorale in particolare;
b) un profilo attivo, concernente, nell’alveo della tematica della c.d. revisione tacita, l’incidenza delle leggi elettorali sulla materia costituzionale, con particolare riguardo all’influenza sulla forma di governo e sul grado di rigidità della costituzione. […]