L’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge delega per la riforma del codice dei contratti pubblici offre lo spunto per avviare una riflessione sulla nozione e sulla portata dei poteri di vigilanza conferiti all’Autorità nazionale anticorruzione, oggetto di rinnovata attenzione da parte delle forze politiche 1. E’ noto che, in sede di definizione concettuale generale, il lemma “vigilanza” è stato usato in origine per descrivere il controllo di legittimità esercitato dall’autorità statale sugli atti delle collettività minori, soprattutto territoriali. La “tutela”, invece, seppur fosse anch’essa una forma di controllo, era volta a valutare l’opportunità dell’azione amministrativa. Mentre la “vigilanza” è posta a presidio dell’interesse generale, la “tutela” assicura il corretto perseguimento di interessi amministrativi specifici. Ulteriori svolgimenti ha avuto l’elaborazione del concetto di vigilanza con riguardo all’attività svolta da alcune amministrazioni indipendenti, specialmente ad opera della dottrina che ne ha messo in luce il nesso con la tutela degli interessi pubblici “riflessi” ad opera di dette autorità.
Sembra invero necessario verificare la tesi, fin qui prevalente, che risolve la vigilanza nella funzione di controllo: quanto meno nel caso dell’Autorità nazionale anticorruzione, essa non sembra più pienamente aderente all’attuale assetto normativo. Il concreto esplicarsi dei poteri di vigilanza dell’Anac – e, ancor prima, della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – mette infatti in rilievo l’esercizio di poteri di amministrazione attiva, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza. Lo stesso Legislatore, nel conferire all’Autorità “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici”, mantiene distinte le citate funzioni, attribuendo alla vigilanza un’autonoma rilevanza. In questo àmbito normativo, il controllo, la cui principale forma consiste nell’atto ispettivo, si pone al servizio della vigilanza. È momento procedimentale imprescindibile, senza il quale sarebbe preclusa all’Autorità la possibilità di accertare l’effettiva sussistenza di criticità, sia rispetto alla fase di scelta del contraente che con riferimento all’esecuzione del contratto10. Ma il controllo non è tutto: seguono ulteriori poteri, ben stagliati dalla prassi applicativa, che passiamo ad esaminare. […]
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SOMMARIO: 1. La vigilanza e il controllo. – 2. La vigilanza preventiva. – 3. La vigilanza e l’attività di regolazione. – 4. La vigilanza e l’attività consultiva. – 5. La condivisione delle esperienze di vigilanza. 6. Le prospettive future della vigilanza. – 7. Conclusioni