Il tema delle fake news è di grande attualità ed ha suscitato un vivace dibattito, che ha coinvolto studiosi ed esperti di varie branche del sapere, non solo giuristi. Si tratta di un argomento che, com’è ovvio, interessa anche i costituzionalisti, coinvolgendo l’esercizio di diritti protetti dalla Carta fondamentale, come la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di ricerca, ed è normale dunque che non siano mancati spunti di riflessione al riguardo1. Non si può tuttavia parlare a pieno titolo di un tema radicalmente “nuovo” per il giurista2: la problematica della tutela costituzionale delle manifestazioni di pensiero false ha origini risalenti, che precedono di gran lunga l’avvento di Internet e dei moderni mezzi di comunicazione3. Ciò che rende di particolare rilievo la questione non è dunque la sua originalità in valore assoluto, ma il dato che lo sviluppo della tecnologia, e per quanto qui interessa l’elaborazione di mezzi di comunicazione particolarmente efficaci e pervasivi, del tutto differenti dai tradizionali canali di diffusione del pensiero, solleva profili di esame inediti e difficilmente immaginabili fino a non molti anni addietro4.
Si tratta insomma di uno di quei filoni di indagine che, già esplorati in passato, vengono riportati alla luce non perché emergano tout court «nuovi» diritti5, ma per il modo in cui diritti già ampiamente riconosciuti vengono messi in discussione per effetto di modalità (queste sì «nuove») di esercizio degli stessi6. Il compito degli studiosi, in questi casi, più che di tentare a tutti i costi di elaborare soluzioni inedite, sembra essere quello di valutare la tenuta dei principi elaborati a suo tempo dalla dottrina più avveduta, e verificare se essi reggono al test del tempo7. È ciò che ci si propone di fare, pur brevemente, nelle pagine che seguono, nelle quali si porrà attenzione alla questione della tutela costituzionale delle manifestazioni di pensiero false e ai limiti che essa incontra nel momento in cui vengono in gioco interessi costituzionalmente rilevanti, che possono essere pregiudicati dalla libera circolazione delle fake news sui moderni mezzi di comunicazione8. Nel fare ciò, non potranno dimenticarsi i contributi che la dottrina costituzionalista ha fornito sul tema, per verificare se essi siano applicabili anche alla questione oggi di interesse, e se dunque la risposta ai problemi emergenti possa prendere le mosse dai punti fermi già individuati, o se, al contrario, ci si debba discostare dalle conclusioni raggiunte in passato per suggerire nuove soluzioni che realizzino un ragionevole equilibrio degli interessi in gioco. […]
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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Fake news e concetto di «falso»: un problema meramente definitorio? – 3. Limiti alla circolazione delle fake news: la necessità di una risposta differenziata – 4. Il marketplace of ideas: una metafora obsoleta? – 5. Pluralismo e ricerca della verità. Qualche spunto conclusivo.