Negli atti di un Convegno su Fenomeno sportivo e ordinamento giuridicosi rinviene un intervento di Piero Alberto Capotosti dal titolo Rapporti tra ordinamento giuridico generale e impresa sportiva1. Si tratta di poche pagine molto interessanti non solo da un punto di vista pubblicistico, ma anche sotto il profilo privatistico, in quanto l’Autore sembra cogliere la particolarità dell’attuale contesto giuridico in cui pubblico e privato finiscono per realizzare un rapporto stretto e ci fa riflettere su come, in quest’ottica, il fenomeno sportivo, con tutte le problematicità che la sua autonomia presenta, possa essere considerato emblematico delle trasformazioni intervenute negli ultimi decenni. Del resto, Capotosti è stato un vigile lettore della realtà e ha discusso sempre dei temi costituzionali con occhio attento sia agli eventi storico-politici, sia alle dinamiche sociali2.
Lo studioso, ricordando Massimo Severo Giannini, mette subito in chiaro la distanza che separa i nostri tempi dagli anni in cui scriveva Giannini, quando l’organizzazione sportiva “era ancora embrionale e largamente impostata su base privatistica e sostanzialmente priva di connotazioni di carattere economico”. Il tema del pluralismo giuridico sottende l’intero intervento di Capotosti che vi si sofferma per cogliere alcuni aspetti su cui oggi si dovrebbe ricominciare a riflettere. Il merito che Capotosti riconosce a Giannini, nel contesto in cui scriveva – siamo nel 19493-,è quello di aver colto tutta la rilevanza “non soltanto del fenomeno sociale connesso allo sport e del gruppo sociale che fa capo appunto ad esso, ma soprattutto dei risvolti di natura economica legati al fenomeno stesso, tanto che la norma di riferimento del sistema è vista nell’art. 41 Cost.”4, ovvero nell’articolo relativo all’iniziativa economica, alla sua libertà e al suo collegamento con l’utilità sociale e con la dignità umana. […]