L’ordinanza di rimessione della Sez. I civile della Corte di Cassazione che solleva varie censure di legittimità costituzionale sulla vigente legge elettorale per le Camere del Parlamento costituisce per diversi motivi un evento di notevole rilievo, meritevole della massima attenzione. Davvero tempestiva e assai opportuna è stata perciò l’iniziativa di Fulco Lanchester che, convocando un apposito Seminario, ha offerto agli interessati l’occasione di discuterne “a caldo” e di confrontarsi sull’argomento in un interessante e partecipato dibattito.
Già ad una prima lettura, e prima ancora di considerare con la dovuta attenzione i suoi numerosi e rilevanti aspetti propriamente giuridico-costituzionali, e di indagarne i possibili esiti, si può notare una sua indiscutibile valenza positiva, quella cioè di rappresentare una concreta iniziativa di una autorità pubblica per incidere su problemi e quesiti ormai da tempo notori, ma lasciati incancrenire dalla totale incapacità di risolverli finora dimostrata dalle forze politiche. Ciò tanto più perché la gravità del perdurante stallo in cui viene abbandonato l’argomento è accresciuta dal ruolo sempre più incisivo del sistema elettorale delle Assemblee parlamentari in una situazione politica delicata come quella presente, anche per il suo intrecciarsi con le istanze di riforma delle istituzioni affidate ad un farraginoso ed anomalo procedimento di revisione della Costituzione, ancora in corso di elaborazione. L’ardita iniziativa della Corte di Cassazione, oltre che per avere portato alla ribalta una possibile soluzione del problema, ha anche il merito tutt’altro che trascurabile di sottoporre – sia pure oggettivamente e in via di mero fatto – alla spada di Damocle di una futura possibile pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale l’ormai intollerabile inconcludenza dei soggetti politici responsabili, inconcludenza che non si lascia neppure scalfire dai recenti obiter dicta delle sentenze nn. 15, 16 del 2008 e 13 del 2012 e alle parole del Presidente Franco Gallo nel corso della Conferenza-stampa nell’aprile 2013, diretti tutti a sollecitare un intervento riparatore del Parlamento di “aspetti problematici” della legge stessa.
Passando ora a considerare i profili propriamente giuridici dell’ordinanza, premetto che, data la brevità del tempo a disposizione, non mi soffermerò sui del resto ben noti argomenti a sostegno delle censure sul piano del merito della quaestio, ampiamente e da tempo dibattuti tra gli esperti e nella pubblica opinione. Intendo invece limitare l’attenzione al tema – preliminare e decisivo – della correttezza dell’instaurazione del giudizio di costituzionalità da parte dell’ordinanza di rimessione, poiché (è superfluo notarlo) l’idoneità dello strumento giuridico utilizzato condiziona la stessa possibilità che simili censure siano ammesse all’esame della Corte Costituzionale.
Questo mio approccio – è bene precisarlo subito a scanso di equivoci – non nasconde né implica o una valutazione di inconsistenza delle accuse di incostituzionalità sulla legge stessa (quanto meno circa l’incongruità del premio di maggioranza), né presuppone, da un punto di vista di politica costituzionale, la condivisione della sua disciplina normativa. Al contrario, (ed anche senza giurare sugli effetti taumaturgici di sistemi elettorali diversi), sono convinta della necessità impellente di una sua sostituzione. […]
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Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Iniziativa della Cassazione e immobilismo del legislatore 2. Interessa ad agire nel giudizio a quo e incidentalità della questione di legittimità costituzionale 3. “Zona franche” del controllo di legittimità costituzionale e interventi “creativi” del giudice delle leggi