A me sembra che la vicenda innescata dalla ordinanza n. 12060/2013 della prima sezione civile della Corte di cassazione, con la quale vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale dei disposti della legge elettorale per Camera e Senato in tema del c.d. premio di maggioranza e di voto di preferenza, sia suscettibile di essere analizzata seguendo una scansione di tipo cronologico, distinguendo i problemi che essa propone a seconda che essi attengano al momento che precede il giudizio della Corte costituzionale, a quello dello scrutinio di costituzionalità ed infine a quello dell’impatto dell’eventuale decisione di accoglimento del giudice costituzionale.
Vado con ordine. […]
Molto spazio nell’ordinanza è dedicato alla questione della corretta instaurazione del giudizio di costituzionalità e, segnatamente, al profilo della incidentalità di quest’ultimo richiesto dall’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 che, come è a tutti noto, prevede che la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge venga sollevata “nel corso di un giudizio” (sul punto sostanzialmente bissato dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953). L’espressione presuppone una dualità di giudizi – quello a quo (detto anche giudizio principale), da cui sorge l’incidente di costituzionalità e quello ad quem (dinanzi al giudice delle leggi), chiamato a decidere su di esso; dualità che sarebbe elusa ogniqualvolta vi fosse sostanziale corrispondenza di petita fra i due giudizi, in quanto il petitum del giudizio principale finisce per coincidere sostanzialmente con la proposizione della questione di costituzionalità. Ciò suppone, come si dice, che il giudizio a quo debba avere una maggiore latitudine rispetto a quello costituzionale, in modo da evitare che all’esito dell’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma legislativa impugnata non risulti un autonomo spazio di decisione in capo al giudice remittente, al fine di prestare la tutela richiesta, così dimostrandosi il pieno assorbimento di quest’ultima nella tutela offerta dal giudice di costituzionalità con l’annullamento della norma impugnata.
Il che peraltro – si badi bene – non sta ad impedire che sia assicurata l’incidentalità nel caso in cui il giudizio a quo sia stato promosso sulla base di motivi consistenti in via esclusiva nel sindacato di costituzionalità di una legge, purché quella situazione si accompagni alla possibilità di individuare nel giudizio a quo un petitum distinto dalla sollevata questione di legittimità costituzionale di quella medesima legge, sul quale il giudice remittente sia chiamato a pronunziarsi. […]
Scaricare il testo completo in formato PDF
Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Piano dell’analisi 2. Le questioni che precedono il giudizio della Corte costituzionale: la condizione di incidentalità 3. Le questioni che attengono allo scrutinio della Corte costituzionale: i profili di illegittimità costituzionale della normativa impugnata 4. Le questioni che seguono al giudizio della Corte costituzionale: i problemi di impatto dell’eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale 5. Rapida conclusione