Per prima cosa devo ringraziare: ringrazio il Professor Fulco Lanchester per aver intrapreso questa iniziativa, ringrazio i relatori, il Senatore Prof. Ceccanti e il Prof. Augusto Cerri, l’Avv. Prof. Massimo Luciani e lo stesso Prof. Lanchester per aver preso parte a questo incontro e aver approfondito il mio modesto contributo. Ringrazio anche la radio, gli studenti e gli studiosi che stanno seguendo questo dibattito per aver voluto dedicare la propria attenzione ad un tema che normalmente in Italia si conosce poco, in parte non si conosce, di cui in parte ci si meraviglia. Nei corridoi parlamentari, quando noi rappresentanti sudtirolesi conversiamo nella nostra lingua, spesso ci sentiamo dire: “Ma come state parlando, in che lingua state conversando? Non siamo al Parlamento italiano qui?”. E noi rispondiamo: “Sì, siamo al Parlamento italiano, ma in piena osservanza delle norme previste dalla Costituzione, anzi delle norme costituzionali che addirittura (nell’articolo 6 specialmente e in altre norme) prevedono la promozione delle minoranze linguistiche”. Non è però questo un argomento cui si dedica particolare attenzione in Italia, anche se di grande attualità soprattutto nei paesi dell’Est europeo dopo la caduta del Muro di Berlino.
Sulle minoranze etniche in generale e sull’Alto Adige Südtirol in particolare vi è una ricca letteratura che fa luce su molteplici problemi, dalle radici storiche fino alle implicazioni culturali, sociali e agli aspetti economici. Anche sulle questioni giuridiche e politiche esiste un gran numero di pubblicazioni. Io stesso mi sono occupato di questo tema approfondendo due aspetti in particolare: l’aspetto costituzionale e quello dell’autonomia e delle tutele, che spesso si contrappongono alle norme generali. In varie pubblicazioni ho cercato di analizzare queste specialità e il loro funzionamento e, recentemente, come si rifletta la riforma costituzionale del 2001 sulla costituzione locale, lo Statuto d’autonomia. Le ripercussioni della riforma sullo Statuto sono assai interessanti anche alla luce di una ricca giurisprudenza costituzionale. Già la stessa riforma aveva previsto con la c.d. clausola di maggior favore (all’art. 10 della L. cost. n. 3/2001) che – fino alla revisione degli Statuti – le disposizioni fossero da applicare anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tuttavia soltanto per le parti in cui si prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Confrontando le nuove competenze e procedure legislative delle Regioni ordinarie con quelle già attribuite a quelle speciali e cercando di mettere a fuoco quelle più ampie, mi sono reso conto di quanto fosse importante questa norma e di riflesso quanto fosse decisiva la presenza di parlamentari delle autonomie in Parlamento durante questo dibattito. Gran parte della letteratura, anche mondiale, quando parla di minoranze linguistiche si concentra in sostanza su aspetti di diritto costituzionale, su norme di tutela culturale e linguistica (molto importante), su quanto sia possibile parificare le lingue, promuovere le associazioni e il mondo culturale, su quanto le istituzioni scolastiche offrano un’effettiva possibilità di esprimersi come minoranza. Rimane tuttavia aperta una questione centrale: come possono queste minoranze partecipare alle decisioni della comunità che le riguardano direttamente o indirettamente? Come possono essere presenti nelle istituzioni dello Stato ed in particolare in Parlamento? […]