Nel bel ricordo dedicato al Maestro dal titolo Rencontres avec Anzilotti, del 1992, Roberto Ago scriveva: “Se c’è stato un uomo che, nel corso della sua vita, ha fatto della scienza giuridica un’opera d’arte questo è stato Dionisio Anzilotti. Dell’opera di Anzilotti gli internazionalisti sono ancora, non v’è dubbio, ammiratori riconoscenti, nonostante il tempo trascorso e le successive elaborazioni che hanno superato le sue posizioni. Egli fu infatti il vero fondatore in Italia del diritto internazionale inteso come diritto positivo, con l’abbandono di ciò che restava della scuola di diritto internazionale, eclettica ed avulsa dalla realtà, formatasi sulla scia di P.S. Mancini.
Una delle caratteristiche del pensiero scientifico di Anzilotti è stata il suo rapido adattarsi all’evolversi della dottrina europea, specie tedesca, della quale ebbe una conoscenza approfondita, nel periodo di passaggio dal giusnaturalismo al positivismo giuridico. Quell’esigenza di “pensare e ripensare”, lo portò a modificare in modo sostanziale tesi anteriormente sostenute su problemi fondamentali del diritto internazionale.
In un arco di vita che si dipanò dalla seconda metà del secolo dell’Unità italiana fino al secondo dopoguerra, nel 1902 Anzilotti iniziò l’insegnamento nell’Università di Palermo, dalla quale passò, dopo appena un anno, a quella di Bologna. Qui, nel 1906 fu promosso ordinario, per poi essere trasferito nel 1911 alla cattedra di diritto internazionale nell’Università di Roma La Sapienza, che inaugurò con la famosa prolusione sulla formazione del Regno d’Italia, di cui ricorreva il cinquantenario. 4 A partire dal 1920, la sua carriera proseguì con l’assolvimento di importanti funzioni internazionali, in qualità di giudice della Corte permanente di giustizia internazionale, della quale fu a lungo presidente.
Pur accompagnato da un’inesauribile ansia di revisione, Anzilotti rimase sempre convinto positivista e dualista, in un’epoca in cui il concetto tradizionale del diritto internazionale come diritto di natura era caduto in discredito di fronte alla nuova concezione del positivismo giuridico […]