Il presente saggio si prefigge l’approfondimento di alcuni aspetti del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato ed integrato dal d. lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 (decreto correttivo), il cui campo di applicazione investe tutte le pubbliche amministrazioni. Ed, invero, già tale circostanza pone, ex se, interrogativi di compatibilità con la Carta fondamentale, alla luce del Titolo V, Parte II, Cost., novellato nel 2001, che ha incrementato considerevolmente l’autonomia normativa e amministrativa delle Regioni e degli enti locali. La riforma legislativa in parola, varata in attuazione dell’art. 18 della l. delega n. 124 del 7 agosto 2015 per semplificare, razionalizzare e rendere la disciplina applicabile più chiara e coerente, nonché sollecitata dagli organi europei al fine di riordinare il settore dei servizi pubblici, regolamenta in maniera unitaria e organica un complesso di aspetti attinenti alle partecipazioni pubbliche. Il testo normativo, nella sua interezza, investe plurimi aspetti problematici. Il presente contributo privilegia alcuni dei profili sottesi, segnatamente agli artt. 2-5, che vengono approfonditi alla luce dell’impianto costituzionale e dei criteri che ispirano le scelte legislative. Il saggio parte dalla disamina delle nozioni di “servizi di interesse generale” (SIG) e di “servizi di interesse economico generale” (SIEG) generate dall’ordinamento europeo. Tali concetti appaiono essere trasposti, quasi simmetricamente, nell’ordinamento interno, dal t.u. n. 175. Una particolare attenzione viene riservata ai servizi pubblici svolti dagli enti locali, che costituiscono la porzione più significativa e consistente delle partecipazioni pubbliche. A riguardo continua ad essere importante individuare il discrimen tra “servizi di rilevanza economica” e “servizi privi di rilevanza economica”; concetti che non vengono soppressi, ma si aggiungono e convivono con quelli di SIEG e di SIG. Sui servizi pubblici locali si è succeduta un’infinità di interventi legislativi stratificati e disorganici o non ben ponderati. Alcune disposizioni sono contenute nel d. lgs. 267 del 18 agosto 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali), modificato ed integrato più volte, agli artt. 112 e seguenti; altre sono sparse in varie fonti statali, oltre che regionali.
L’espansione delle partecipazioni societarie a tutti i livelli istituzionali ha determinato l’impiego di ingenti capitali pubblici non sempre riscontrati dalla utilità delle prestazioni fornite e dalla maggior efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni. Di qui una radicale inversione legislativa a partire dall’ultimo decennio, volta a rendere minimale ed eccezionale la possibilità di investimenti pubblici nell’ambito in questione, limitandoli laddove la partecipazione sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti che la deliberano. Alle disposizioni che muovono nella direzione indicata (fondamentalmente l’art. 4, commi 1 e 2, del t.u. n. 175) sono, poi, previste delle deroghe dall’art. 4, commi 9 e 9-bis, che presentano più di un profilo di dubbia compatibilità con la Carta costituzionale. Altre incongruenze del d. lgs. n. 175 appaiono connesse alle forme gestionali (società di capitali), prescritte contestualmente per l’esplicazione sia dei SIEG, che dei (restanti) SIG, e alla previsione di una disciplina statale univoca in cui ricadrebbero anche i SIG (diversi da SIEG) svolti a livello regionale e locale. Nella fase finale del lavoro l’autore perviene a trarre le dovute conclusioni e, quindi, ad esprimere un breve giudizio di valore relativamente alle singole fattispecie normative problematiche esaminate, oltre che all’impianto complessivo del t.u. n. 175, auspicando un intervento legislativo mirato, volto all’eliminazione in nuce dei plurimi elementi distorsivi presenti. […]
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Sommario: 1. Premessa. – 2.1. I servizi di interesse generale (SIG) e i servizi di interesse economico generale (SIEG) nel diritto europeo. – 2.2. Il parallelismo sul fronte interno, alla luce del t.u. n. 175 del 2016, tra SIEG e SIG e servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. – 2.3 Le forme gestionali previste per l’espletamento dei SIG e dei SIEG e il problema del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. – 3. Il fenomeno dell’espansione delle partecipazioni pubbliche in organismi societari e le misure legislative volte al loro drastico ridimensionamento. – 4.1. I capisaldi della riforma attuata con il t.u. n. 175 del 2016: in particolare il requisito della stretta necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. – 4.2. Le ipotesi derogatorie previste dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4. – 5. Conclusioni