La lettura di questo volume, a seguito della stagione referendaria appena trascorsa, dà luogo ad un’epifania sul significato e le origini di alcuni concetti fondanti e fondamentali dello Stato costituzionale di diritto.
In poche pagine, con uno stile incalzante, Ferrajoli ripercorre i tratti salienti della sua teoria del diritto e della democrazia, delineando anche un vero e proprio programma politico per far fronte al «processo decostituente», constatabile nelle moderne democrazie pur dotate di costituzioni rigide (p. 76).
La prima parte di quest’opera ha come oggetto una critica alle concezioni puramente formali o procedurali della democrazia, che la identificano esclusivamente con la forma di governo in cui il potere è esercitato dal popolo, mediante l’espressione diretta della sovranità o tramite lo strumento della rappresentanza politica (pp. 7 s.). Le costituzioni del secondo dopoguerra avrebbero dato luogo a un mutamento di paradigma, in cui la dimensione formale si pone come una condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto da sola non in grado di dar conto dell’essenza delle moderne democrazie costituzionali, a cui deve necessariamente aggiungersi il vincolo sostanziale imposto al legislatore dalle disposizioni delle carte fondamentali (pp. 23 s.; p. 32). Il fallimento delle concezioni formali sarebbe esemplificato dai totalitarismi della prima metà del XX secolo, che con metodo democratico distrussero il patrimonio delle libertà fino ad allora conquistate. La stessa democrazia, priva di limiti sostanziali ai contenuti delle decisioni legittime, può non (o non può) sopravvivere. L’Autore, quindi, individua nei diritti costituzionali sia il limite all’agire della democrazia che le precondizioni per un effettivo e autentico esercizio di essa (pp. 9 ss.).
Tanto l’idea della volontà generale come volontà buona, di stampo kantiano, quanto la fondazione “quantitativa” della democrazia, sostenuta anche da Kelsen, vengono confutate con argomenti storici e logici. In particolare, la possibilità di individuare il fondamento assiologico della democrazia esclusivamente nei diritti sarebbe dimostrato dal fatto che il voto popolare, nei sistemi rappresentativi, non dà luogo ad un’influenza immediata sulle decisioni politiche, ma solo sulla maggioranza che determina queste ultime, così come l’identificazione tra popolo e decisioni, ancorché garantita da un’ipotetica e illusoria unanimità, celerebbe la distruzione dello spirito pubblico, del confronto e, quindi, della stessa democrazia (pp. 14 ss.). Ciò che viene rigettato è l’ideologia della trasposizione delle votazioni in volontà popolare, omogenea, capace di legittimare il vincitore e la sua maggioranza, occultando e non garantendo «la pluralità degli interessi e delle opinioni, nonché il conflitto di classe da cui il cosiddetto popolo è attraversato» (p. 19). […]