Secessione deriva dal verbo latino secedere, o dalla forma latina secessio, e letteralmente significa allontanarsi o essere distante. Con l’evolversi del tempo la secessione ha ampliato la sua originaria connotazione di natura prevalentemente sociale per assumere una valenza territoriale. E’ stata inoltre oggetto di una lunga evoluzione concettuale che ha segnato il passaggio dalla completa demonizzazione del fenomeno, con la guerra di secessione americana, a una sua ammissibilità “limitata” e “condizionata” principalmente al rispetto del requisito della consensualità, sia nel diritto internazionale che nel diritto costituzionale.
La secessione unilaterale risulta, invece, priva di qualsiasi profilo di legittimazione tanto nel diritto internazionale, quanto nel diritto dell’Unione europea e nel diritto costituzionale comparato. Le pochissime Costituzioni contemporanee (la Costituzione del Principato di Liechtenstein del 1921, la Costituzione della Federazione di St Kitts e Nevis del 1983, la Costituzione della Repubblica Federale e Democratica dell’Etiopia del 1995) che disciplinano la secessione prevedono procedure istituzionali fondate su un referendum e una negoziazione tra il livello centrale e periferico, anche se sono talmente complesse da risultare quasi impraticabili nella prassi.
Nella direzione della secessione unilaterale si è orientata invece in questi ultimi mesi la vicenda catalana, in un clima di sconcerto e dissenso generale sia a livello nazionale che internazionale. L’approvazione in tempi record delle cd. leggi di desconexión attraverso una serie di gravi forzature delle procedure parlamentari, la celebrazione il 1° ottobre del referendum sulla base della legge n. 19/2017 sospesa dal Tribunale costituzionale, l’approvazione il 27 ottobre delle risoluzioni sull’indipendenza e il processo costituente da parte del Parlamento catalano, sono i principali atti attraverso i quali è stata portata avanti la strategia unilaterale dai partiti indipendentisti […]