Il dibattito politico e dottrinario è dominato in questi mesi dal processo di selezione dei candidati alla corsa alla Casa Bianca.
Nel 1888 in The American Commonwealth James Bryce scriveva “What a party wants is not a good president, but a good candidate”. La selezione dei candidati costituisce, pertanto, un passaggio rilevante nel processo di elezione del Presidente e anche un momento fondamentale per la vita democratica degli Stati Uniti, un rito a cui non ci si può sottrarre.
Sotto il profilo costituzionale, è bene ricordare come l’elezione del Presidente degli Stati Uniti sia solo parzialmente disciplinata dalla Costituzione. Il processo di elezione del Presidente e del vice-presidente degli Stati Uniti è suddiviso in due fasi, una intrapartitica, prevalentemente attuata attraverso lo strumento delle primarie, ed una interpartitica secondo la quale i candidati, in seguito all’approvazione nel 1804 del XII emendamento, sono eletti direttamente dai grandi elettori in ciascuno Stato. Nell’elezione per il Presidente, che si terrà invece in un unico giorno, il cosiddetto “Election Day”, che dal 1845, in base ad un Act adottato dal 28° Congresso il 2 Dicembre 1844, ha luogo il primo Martedì successivo al primo Lunedì del mese di Novembre, in concomitanza con altre elezioni di livello federale, statale e locale, il candidato che ottiene almeno 270 voti dei 538 grandi elettori vince, altrimenti decide la House of Representatives (ipotesi verificatasi solo 2 volte, con Jefferson nel 1801 e con Adams nel 1825). La fase intrapartitica non è prevista dalla Costituzione e riguarda la cd. nomination dei candidati alla Presidenza. Questa fase viene inaugurata dalla designazione dei delegati di ciascuno Stato alla party national convention. A stabilire il numero dei delegati per ciascuno Stato sono gli statuti dei partiti (recentemente modificati). La scelta dei delegati è affidata ai caucus o al meccanismo delle primarie.
La fase interpartitica è disciplinata dalla Costituzione all’art. II sez. I, 2 in base al quale “Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dal suo organo legislativo, un numero di Elettori, pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; ma né senatori, né rappresentanti, né altri che abbiano incarichi fiduciari o retribuiti alle dipendenze degli Stati Uniti, potranno essere nominati Elettori”. La previsione di un collegio elettorale apposito aveva, nelle intenzioni dei padri fondatori, la duplice finalità di scollegare l’esecutivo dal legislativo e di evitare l’investitura diretta da parte del corpo elettorale. […]