Abstract [It]: Il presente contributo tenta di ricostruire la nozione di «mezzi adeguati» alle esigenze di vita dei lavoratori, contenuta all’articolo 38, comma 2, della Costituzione.Il tema, ampiamente dibattuto dalla dottrina giuslavoristica, viene qui esaminato nella prospettiva del diritto costituzionale, ponendo l’articolo 38, comma 2, della Costituzione in connessione, anzitutto, con il dovere al lavoro (art. 4 Cost.) e con il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.). La chiave di lettura della nozione dei «mezzi adeguati» alle esigenze di vita dei lavoratori viene infatti individuata nella corrispondenza biunivoca tra previdenza e lavoro e nella centralità dei lavoratori nel progetto di riforma della società esistente.
Abstract [En]: This contribution aims to piece together the notion of «adequate means» to the living needs of workers, contained in article 38, paragraph 2, of the Constitution. The issue, widely debated by the labor law doctrine, is examined here from the perspective of constitutional law, connecting article 38, paragraph 2, of the Constitution, firstly, with the duty to work (article 4 of the Constitution) and the principle of substantive equality (article 3, paragraph 2, of the Constitution). The key to understanding the notion of «adequate means» to the living needs, indeed, is identified in the one-to-one correspondence between welfare and work and in the importance of workers in the existing society reform project.
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Sommario: 1. Premessa. I termini (e la rilevanza) del problema. – 2. Il rapporto tra primo e secondo comma dell’art. 38 Cost. – 3. Mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e livelli minimi essenziali per tutti i cittadini. Critica. – 4. Mezzi adeguati alle esigenze di vita e retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il rapporto con l’art. 36 Cost. – 5. Adeguatezza e dovere al lavoro: il parametro del merito. – 6. Una lettura teleologica: la prestazione previdenziale adeguata come garanzia di libertà del lavoratore