Ancora sull'ammissibilità

Augusto  Barbera     ha  annunziato   sul   Corriere  della  sera   del  30  dicembre 2007   che    alcuni  costituzionalisti     sono   giunti  “a       conclusioni  decisamente  positive    in  relazione  all'ammissibilità    del  referendum  elettorale   Segni  – Guzzetta.     Nel  maggio  scorso  numerosi   costituzionalisti  si  sono   raccolti   presso  la  Facoltà  di  Scienze   politiche  dell'Università  “La  Sapienza” di  Roma  per  affrontare  l'argomento  e   il  risultato, invece,  non   è  stato  certo  compatto  come sembra  pretendere   Barbera (v.  gli  atti del  seminario  su  la  rivista   “Nomos .Le  attualità  nel  diritto”, 2007,nn.1-2   in  pubblicazione  con  contributi  Bassanini,  Borrello, Capotosti, Caravita,Ceccanti, Cerri, Chieppa, Ferrara,Lanchester, Lippolis, Luciani, Mezzanotte, Zorzi Giustiniani). La  sicurezza  con  cui  si  dichiarano  ammissibili  i    quesiti  ed  in  particolare  quello  relativo  alle   coalizioni risulta  invero  sospetta   ,  così  come  gli  argomenti    utilizzati. Tra  i  tanti   ne  prendo  solo  due   non  ancora     considerati   .


 Primo. Quando  Angelo  Panebianco  nel  suo  editoriale sul  Corriere  della sera   sostiene   che  tra   sistema   maggioritario  in  collegio  uninominale  e  sistema  Segni – Guzzetta  non  vi  sarebbe  alcuna   differenza  teorico-pratica  in materia  di selettività, egli pare  non  tenere   conto   che      la  soglia  di  rappresentanza nazionale (ovvero  la  percentuale minima   di  voti  per   ottenere  un  seggio )   tra  un  meccanismo     maggioritario    in  collegio  uninominale  di  tipo  inglese (plurality)   e  quello scaturente  dal quesito   Guzzetta –  Segni (vince  il  55% dei  seggi  la  formazione   che   ottiene  qualsiasi  tipo  di  maggioranza  a  livello  nazionale ) è  estremamente  differente  in  qualunque  modo  la  si  calcoli .  Il  premio    teorico,     che  il  partito    di  maggioranza  relativa potrebbe  ottenere,   sarebbe   in  effetti (come  ha  sostenuto anche   Enzo  Cheli)  irragionevolmente  alto   rispetto  alla  percentuale  di  voti  ottenuta dallo stesso, soprattutto   in  un  sistema  a  forte   frammentazione   come  quello  italiano.  


 


Secondo. E’ debole  e  meramente    politico   l’argomento  di  Barbera   che vieta  alla  Corte   ogni  valutazione sulla   eventuale  incostituzionalità  del  meccanismo  elettorale  di  risulta. La Corte  costituzionale,  proprio   in relazione     all'eccezionalità   dell'intervento referendario   in  tema  di  rappresentanza  politica  e   all'impossibilità  che   la  questione   ritorni  all'esame  della  Consulta    attraverso   il percorso  del   giudizio incidentale,dovrebbe   invece    intervenire   già  in  sede  di  ammissibilità  del  quesito .  In  questa  prospettiva  risulta     debole  sotto  il  profilo giuridico  anche  l’ulteriore   argomento   che la  stessa   legge  elettorale  vigente  sarebbe    afflitta     da  un  simile  vizio  e  che,  se  la  Corte  dovesse  dichiarare    inammissibile   il  quesito   referendario ,     delegittimerebbe   il Parlamento   in   carica. Faccio  osservare   infatti   che, finora ,  la  Corte  non  ha   avuto  alcuna    possibilità  di  prendere  in  esame      la  costituzionalità  della  legge  elettorale   vigente   e   che, qualora   dovesse   dichiarare    inammissibile  il  referendum   con  argomentazioni  che  individuino  i  paletti  costituzionali  di   una  riforma  in  materia,  contribuirebbe  in  maniera   incisiva  e in  positivo  alla  soluzione di  uno  dei   nodi    istituzionali  del   caso   italiano.


 

      Questa voce è stata pubblicata in: Parlalex, SCRITTI RECENTI il 08/08/2020 Contrassegna il Permalink.